Cassazione Penale, Sentenza n. 31553/2026 del 18/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso e a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. In appello aveva chiesto, in via principale o subordinata, il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista per la collaborazione nei reati di stupefacenti, sostenendo che la sua collaborazione fosse decisiva o comunque più favorevole rispetto all'attenuante già riconosciuta per la dissociazione/collaborazione in ambito mafioso. Aveva inoltre censurato la quantificazione della pena base e dell'aumento per continuazione, deducendo che la Corte territoriale non avesse valorizzato adeguatamente la collaborazione resa e il mutamento di condotta del reo, e che l'aumento ex continuazione fosse eccessivo. In cassazione ha articolato due motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante; secondo motivo su pena base, trattamento sanzionatorio e aumento per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso che la collaborazione resa potesse integrare l'attenuante di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990, perché le dichiarazioni dell'imputato riguardavano circostanze già acquisite grazie ad altre fonti probatorie e non erano utilmente dirette a interrompere l'attività complessiva del sodalizio criminoso, né a sottrarre risorse o assicurare prove non ancora acquisite. Ha inoltre ritenuto generica la censura sulla pena, osservando che la pena base era stata determinata vicino al minimo edittale, già con riduzione per altra attenuante, e che l'aumento per continuazione risultava contenuto e adeguatamente motivato in relazione al ruolo organizzativo e alla durata della condotta.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8; art. 416-bis.1, comma 3
L'attenuante speciale di dissociazione/collaborazione in ambito mafioso può essere riconosciuta quando la collaborazione sia valutata come decisiva secondo i presupposti propri della norma, anche in ricostruzioni complesse basate sull'incrocio di più dati narrativi.
art. 416-bis.1 c.p.
Attenuante speciale riconoscibile in presenza di una collaborazione valutata dal giudice come decisiva rispetto alla ricostruzione dei fatti; presupposti distinti da quelli dell'attenuante prevista per i delitti di stupefacenti.
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
commi 1, 2, 3, 4 e comma 7
L'attenuante di collaborazione richiede un contributo conoscitivo utilmente diretto non alla mera ricostruzione di singole condotte già note, ma a interrompere l'attività complessiva del sodalizio criminoso, assicurando fonti di prova o sottraendo risorse all'organizzazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La deduzione in cassazione di violazione di legge e vizio di motivazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito, dovendo confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
art. 173 disp. att. c.p.p.
La sentenza riporta i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione del ricorso.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena richiede valutazione degli elementi di gravità del fatto e della personalità del reo; se la pena base è vicina al minimo edittale e l'aumento per continuazione è contenuto, la motivazione è ritenuta congrua se sorretta da elementi specifici.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Le dichiarazioni del correo/collaboratore non sono autosufficienti e vanno valutate nell'ambito dell'incrocio con gli altri dati probatori, senza che un singolo elemento debba essere decisivo in assoluto.
Massime di principio
- Per il riconoscimento dell'attenuante di collaborazione nei delitti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, il contributo dell'imputato deve avere un'effettiva utilità investigativa o repressiva, tale da incidere sull'operatività complessiva del sodalizio, e non limitarsi a confermare elementi già acquisiti da intercettazioni, perquisizioni o altre dichiarazioni.
- La collaborazione che consente solo di confermare un quadro probatorio già formato non integra di per sé il presupposto dell'attenuante speciale di cui all'art. 74, comma 7, d.P.R. 309/1990.
- Le attenuanti speciali previste per diversi contesti associativi possono fondarsi su presupposti differenti e non sono automaticamente fungibili; la loro eventuale alternativa o cumulabilità deve essere verificata in concreto secondo la struttura e la finalità della singola norma.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione in tema di attenuanti speciali non consente una rivalutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata abbia spiegato in modo coerente perché la collaborazione non fosse decisiva o utilmente impeditiva.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibilmente generica se non indica specifici errori nel governo dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e si limita a proporre una diversa valutazione di merito.
- La pena base prossima al minimo edittale, unita a un aumento per continuazione contenuto e motivato con riferimento al ruolo del reo e alla durata della condotta, è normalmente considerata adeguatamente giustificata in cassazione.
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