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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37164/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato il sequestro preventivo delle quote sociali e del compendio aziendale disposto dal GIP in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere). Lamentava, tra altri motivi: (i) assenza del fumus commissi delicti rispetto al capo A) perché al dirigente Pasquale Bozzo non sarebbe mai stato contestato il reato associativo e la sua presunta qualità di "prestanome" sarebbe stata desunta da una dichiarazione resa senza difensore; (ii) insussistenza del periculum in mora, atteso che i fatti erano avvenuti anni prima, le operazioni commerciali non sarebbero fittizie e non risulterebbero atti fraudolenti; la motivazione del sequestro sarebbe meramente apparente.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per vizio di rappresentanza: l'avv. Romano Sabato che ha proposto il ricorso non risultava munito di procura speciale richiesta dall'art. 100, comma 1, c.p.p. per le parti private diverse dall'imputato; la procura in atti era limitata alla richiesta di riesame e, ai sensi dell'art. 100, comma 3, c.p.p., non si estendeva ai successivi gradi di giudizio. Perciò la nomina del difensore era inefficace e il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Riferito come il reato associativo contestato agli indagati; il sequestro preventivo è stato disposto in relazione a questo reato come fatto storico-reato di riferimento

  • art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che legittima il sequestro preventivo dei beni quando necessario per assicurare l'efficacia della confisca o per impedire che siano utilizzati per la commissione di altri reati; citata quale fondamento del provvedimento di sequestro impugnato

  • art. 100, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le parti private diverse dall'imputato stanno in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto indispensabile la procura speciale per proporre ricorso per cassazione ed ha dichiarato inammissibile il ricorso in mancanza di essa

  • art. 100, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede i limiti di efficacia della procura conferita per un determinato procedimento; applicata per stabilire che la procura rilasciata per il riesame non si estende automaticamente ai gradi successivi

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o infondato; utilizzata per la condanna pecuniaria di euro 3.000,00

  • Cass. pen., Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 (G.T. Auto s.r.l.)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo privo di procura speciale è inammissibile

Massime di principio

  • Per le parti private diverse dall'imputato che intervengono nel processo penale è obbligatoria la procura speciale per agire nei diversi gradi di giudizio: una procura rilasciata per un specifico grado (es. riesame) non si estende automaticamente agli altri gradi.
  • La mancata osservanza dei requisiti formali di rappresentanza (procura speciale) determina l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dal merito delle questioni sostanziali sollevate.
  • Quando si impugna un provvedimento di sequestro preventivo è essenziale dimostrare con chiarezza l'assenza del fumus commissi delicti e/o del periculum in mora; tali argomentazioni vanno però presentate da soggetto legittimato a proporre il gravame.
  • Dichiarazioni rese da indagati in assenza del difensore possono essere contestate quanto alla utilizzabilità, ma tale eccezione andrebbe formulata e valutata nel merito solo se il ricorso è ammissibile.
  • In procedure cautelari patrimoniali, anche se i profili sostanziali (es. prescrizione, irrilevanza delle operazioni) sono rilevanti, i profili processuali formali possono impedire l'esame del merito; pertanto è necessario curare preliminarmente la regolarità della rappresentanza e della documentazione processuale.
  • La violazione dei requisiti formali può comportare, oltre all'inammissibilità, condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende; quindi la verifica preventiva della procura speciale è pratica prudente e necessaria.

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