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Sentenza

Sentenza del 18/01/2021 n. 157 - Comm. Trib. Prov. Palermo

Valore legale della notificazione a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente deduceva la nullità della notificazione della cartella di pagamento eseguita a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), sostenendo che la modalità telematica non soddisferebbe i requisiti di validità richiesti dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 per le notificazioni degli atti fiscali.

La decisione

Il giudice ha rigettato la censura di nullità: la notificazione della cartella via PEC non è nulla ed è valida ed efficace. La ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di PEC costituisce prova che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna. La decisione si fonda sull'interpretazione delle norme che disciplinano la PEC e sui precedenti della Cassazione (tra cui Cass. ord. n. 3805/2018 e Cass. SU 7665/2016).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 68/2005

    Disciplina la validità della Posta Elettronica Certificata e il valore probatorio della ricevuta di consegna come documento attestante il recapito.

  • D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010

    Stabilisce regole sull'uso dei servizi di comunicazione elettronica nelle pubbliche amministrazioni e attribuisce valore legale alle comunicazioni elettroniche nei limiti previsti, consentendo l'utilizzo della PEC per le notificazioni.

  • Legge 2/2009

    Introduce e promuove l'uso della firma elettronica e degli strumenti di comunicazione digitale, rafforzando il valore probatorio degli strumenti come la PEC.

  • art. 26 del D.P.R. 602/1973

    Regola le notificazioni degli atti relativi alla riscossione delle imposte; interpretato alla luce delle norme sulla PEC, non esclude la validità della notificazione telematica se effettuata correttamente.

  • Cass. ord. n. 3805/2018

    Giurisprudenza di legittimità che conferma la validità della notificazione a mezzo PEC e il valore probatorio della ricevuta di consegna.

  • Cass. SU 7665/2016

    S.U. che ha stabilito principi in tema di notificazioni telematiche e valore della PEC come strumento idoneo alla efficacia notificatoria.

Massime di principio

  • La notificazione effettuata tramite PEC verso l'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario è in linea di principio valida e produce gli effetti della notifica tradizionale, purché la consegna risulti dalla ricevuta elettronica.
  • La ricevuta di avvenuta consegna (da parte del gestore PEC) costituisce prova privilegiata del fatto che il messaggio è pervenuto all'indirizzo indicato e del momento della consegna; conservarla è essenziale per dimostrare la correttezza della notificazione.
  • Occorre verificare che l'indirizzo PEC sia effettivamente quello risultante dagli elenchi ufficiali o dalle comunicazioni del destinatario: se la PEC utilizzata non è quella dichiarata o non è stata resa disponibile, possono sorgere questioni sulla efficacia della notifica.
  • La mera ricezione del messaggio nella casella del destinatario vale come notificazione anche se il destinatario non prende conoscenza effettiva dell'atto, salvo casi di comprovata impossibilità di ricezione o di irregolarità formale dell'atto notificato.
  • In situazioni contestate, il contribuente dovrebbe conservare le ricevute, verificare l'iscrizione dell'indirizzo PEC negli elenchi pubblici e, se necessario, eccepire tempestivamente eventuali difetti formali; dall'altra parte l'ente notificante deve dimostrare l'avvenuta consegna all'indirizzo dichiarato.

Testo integrale

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