Sentenza del 18/01/2021 n. 157 - Comm. Trib. Prov. Palermo
Valore legale della notificazione a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della notificazione della cartella di pagamento eseguita a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), sostenendo che la modalità telematica non soddisferebbe i requisiti di validità richiesti dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 per le notificazioni degli atti fiscali.
La decisione
Il giudice ha rigettato la censura di nullità: la notificazione della cartella via PEC non è nulla ed è valida ed efficace. La ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema di PEC costituisce prova che il messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento dell'avvenuta consegna. La decisione si fonda sull'interpretazione delle norme che disciplinano la PEC e sui precedenti della Cassazione (tra cui Cass. ord. n. 3805/2018 e Cass. SU 7665/2016).
Norme richiamate
D.P.R. n. 68/2005
Disciplina la validità della Posta Elettronica Certificata e il valore probatorio della ricevuta di consegna come documento attestante il recapito.
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010
Stabilisce regole sull'uso dei servizi di comunicazione elettronica nelle pubbliche amministrazioni e attribuisce valore legale alle comunicazioni elettroniche nei limiti previsti, consentendo l'utilizzo della PEC per le notificazioni.
Legge 2/2009
Introduce e promuove l'uso della firma elettronica e degli strumenti di comunicazione digitale, rafforzando il valore probatorio degli strumenti come la PEC.
art. 26 del D.P.R. 602/1973
Regola le notificazioni degli atti relativi alla riscossione delle imposte; interpretato alla luce delle norme sulla PEC, non esclude la validità della notificazione telematica se effettuata correttamente.
Cass. ord. n. 3805/2018
Giurisprudenza di legittimità che conferma la validità della notificazione a mezzo PEC e il valore probatorio della ricevuta di consegna.
Cass. SU 7665/2016
S.U. che ha stabilito principi in tema di notificazioni telematiche e valore della PEC come strumento idoneo alla efficacia notificatoria.
Massime di principio
- La notificazione effettuata tramite PEC verso l'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario è in linea di principio valida e produce gli effetti della notifica tradizionale, purché la consegna risulti dalla ricevuta elettronica.
- La ricevuta di avvenuta consegna (da parte del gestore PEC) costituisce prova privilegiata del fatto che il messaggio è pervenuto all'indirizzo indicato e del momento della consegna; conservarla è essenziale per dimostrare la correttezza della notificazione.
- Occorre verificare che l'indirizzo PEC sia effettivamente quello risultante dagli elenchi ufficiali o dalle comunicazioni del destinatario: se la PEC utilizzata non è quella dichiarata o non è stata resa disponibile, possono sorgere questioni sulla efficacia della notifica.
- La mera ricezione del messaggio nella casella del destinatario vale come notificazione anche se il destinatario non prende conoscenza effettiva dell'atto, salvo casi di comprovata impossibilità di ricezione o di irregolarità formale dell'atto notificato.
- In situazioni contestate, il contribuente dovrebbe conservare le ricevute, verificare l'iscrizione dell'indirizzo PEC negli elenchi pubblici e, se necessario, eccepire tempestivamente eventuali difetti formali; dall'altra parte l'ente notificante deve dimostrare l'avvenuta consegna all'indirizzo dichiarato.
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