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Circolare

Circolare numero 152 del 7-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare adegua l’orientamento amministrativo al principio affermato da Cassazione e Corte costituzionale: i periodi di integrazione guadagni ordinaria e straordinaria sono equiparati al lavoro effettivo ai fini del diritto all’indennità giornaliera di malattia e di maternità per astensione obbligatoria. Ne consegue che sono indennizzabili, nei limiti ordinari, gli eventi insorti durante il trattamento o entro due mesi dalla sua cessazione, se non è ripresa l’attività lavorativa. La circolare chiarisce anche come determinare la retribuzione di riferimento, estende le istruzioni agli operai agricoli e disciplina l’applicazione retroattiva, i conguagli e i casi di pagamento diretto.

Equiparazione dei periodi di integrazione salariale al lavoro effettivo ai fini delle indennità di malattia e maternità

Equiparazione dei periodi di integrazione salariale al lavoro effettivo ai fini di malattia e maternità

La circolare ridefinisce il trattamento delle indennità di malattia e di maternità per i lavoratori interessati da integrazione salariale, recependo l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i periodi di integrazione guadagni ordinaria e straordinaria devono essere considerati, ai fini previdenziali rilevanti, equivalenti alla prestazione lavorativa effettiva. L’intervento riguarda anche le imprese agricole richiamate dalla normativa speciale.

Presupposti normativi e superamento del precedente orientamento

In via preliminare viene richiamata la disciplina previgente: l’art. 7 e l’art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale 3 gennaio 1939, applicabile per effetto dell’art. 43 del D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, riconoscevano al lavoratore cessato o sospeso il diritto all’indennità di malattia, in misura ridotta, per gli eventi morbosi insorti entro due mesi o 60 giorni dall’inizio della cessazione o sospensione del rapporto.

La circolare ricorda che, in passato, anche la sospensione a zero ore con intervento ordinario o straordinario di Cassa Integrazione Guadagni era ricondotta a tale ipotesi, in quanto sospendeva le obbligazioni principali del rapporto. Per la maternità si applicava l’art. 17, ultimo comma, della legge n. 1204/1971, secondo cui l’indennità giornaliera spettava se l’astensione obbligatoria iniziava durante un periodo di trattamento di integrazione salariale; cessato il trattamento, il diritto era riconosciuto solo se non erano trascorsi due mesi dalla sospensione.

La circolare segnala tuttavia che tale impostazione è stata più volte contestata dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che durante l’integrazione salariale il lavoratore conserva lo status di occupato. In tale prospettiva, la fictio iuris che equipara integrazione salariale e lavoro effettivo per assistenza sanitaria e pensione è considerata un principio di ordine generale, applicabile anche alle prestazioni di malattia e maternità. La Corte costituzionale, con sentenza n. 619 del 30 dicembre 1987, ha confermato la legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464, nel presupposto di tale interpretazione.

Principio generale introdotto dalla circolare

Sulla base di tale indirizzo, la circolare stabilisce che i periodi ordinari e straordinari di integrazione guadagni devono essere equiparati, ai fini del diritto all’indennità giornaliera di malattia e dell’indennità di maternità per astensione obbligatoria, ai periodi di effettivo svolgimento di attività lavorativa.

Ne deriva che sono indennizzabili, se regolarmente documentati e nei limiti temporali massimi ordinariamente previsti:

  • in misura intera, gli eventi morbosi iniziati durante il trattamento di integrazione salariale;
  • per l’integrazione straordinaria, la decorrenza dell’indennità intera è collegata alla cessazione del trattamento;
  • in misura ridotta, gli eventi morbosi iniziati entro due mesi o 60 giorni dalla cessazione del trattamento integrativo, sempreché il lavoratore non abbia ripreso il lavoro.

Per la maternità obbligatoria vale il medesimo criterio: sono tutelati gli eventi insorti durante la fruizione dell’integrazione salariale e quelli iniziati entro due mesi o 60 giorni dalla cessazione del trattamento.

Esclusioni e limiti applicativi

La circolare precisa che non è dovuta alcuna indennità per eventi di malattia o maternità insorti oltre il secondo mese dalla cessazione dell’intervento ordinario o straordinario di integrazione guadagni, qualora il lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa.

Viene inoltre chiarito che l’equiparazione operata non si estende alla maternità per astensione facoltativa, poiché tale istituto richiede l’attualità dell’obbligo di prestare lavoro retribuito.

Criteri di determinazione della base economica

Per quanto riguarda il parametro retributivo, la circolare assume come riferimento la retribuzione che l’interessato avrebbe percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente all’evento, se l’integrazione salariale non si fosse verificata.

Per le lavoratrici sospese e in trattamento di integrazione salariale straordinaria, la giurisprudenza richiamata individua quale parametro la retribuzione media globale giornaliera di una lavoratrice della stessa categoria che abbia continuato a prestare regolarmente attività nel periodo di paga immediatamente precedente all’inizio dell’astensione obbligatoria. La circolare estende il medesimo criterio anche alle prestazioni economiche di malattia.

Per i lavoratori con trattamento di integrazione salariale ad orario ridotto, la base di calcolo dell’indennità di malattia o di maternità è data dagli emolumenti del mese, o delle quattro settimane precedenti, ottenuti sommando alla retribuzione effettivamente erogata la parte di retribuzione oggetto di integrazione salariale nello stesso periodo.

La circolare ricorda anche che, per i lavoratori ad orario ridotto che si ammalino in coincidenza con l’intervento straordinario di integrazione salariale, spetta in via esclusiva l’indennità di malattia.

Effetti sui criteri di decorrenza e sulle ricadute della malattia

Un chiarimento specifico riguarda i casi in cui la malattia inizi durante l’integrazione straordinaria e prosegua oltre la cessazione del trattamento. In tali casi, la parte dell’evento successiva alla cessazione deve essere considerata, ai fini giuridici rilevanti, come nuovo evento, con applicazione delle regole ordinarie sulla retribuzione di riferimento, sulla carenza, sul computo del ventesimo giorno e sul periodo massimo assistibile. La circolare richiama anche l’istituto della ricaduta, ove il trattamento di integrazione abbia interrotto un evento morboso e abbia durata fino a 30 giorni.

Applicazione temporale delle nuove disposizioni

Le nuove istruzioni si applicano:

  • agli eventi di malattia e maternità non ancora definiti alla data della circolare;
  • su richiesta degli interessati, agli eventi già definiti, purché non sia decorso il termine di prescrizione annuale o non siano intervenute sentenze passate in giudicato;
  • in ogni caso, solo se la documentazione sanitaria sia stata prodotta nei termini e con le modalità previste.

Eventi definiti da oltre un anno: ruolo del datore di lavoro e dell’Istituto

Per gli eventi già definiti da oltre un anno, la circolare richiede, per l’indennizzabilità da parte del datore di lavoro e per i conseguenti conguagli contributivi, che vi sia:

  • la previa richiesta del lavoratore, anche se nel frattempo cessato, da conservare agli atti aziendali;
  • l’esplicito benestare dell’Istituto;
  • la dimostrazione di atti interruttivi della prescrizione annuale inoltrati all’Istituto dagli interessati o dai loro rappresentanti.

In presenza del benestare, oppure se non è ancora trascorso un anno da quando la prestazione era dovuta, le indennità possono essere corrisposte dalle aziende per conto dell’Istituto secondo le regole ordinarie. Devono essere effettuate le necessarie registrazioni rettificative sui documenti aziendali e gli adempimenti contributivi conseguenti, compresi quelli relativi alle integrazioni delle indennità di malattia anticipate e al pagamento della carenza.

Ai fini del conguaglio, i relativi dati devono essere esposti insieme a quelli delle altre indennità di malattia corrisposte nel mese.

Pagamento diretto da parte dell’Istituto

Per le fattispecie di pagamento diretto, purché non sia intervenuta prescrizione o sentenza passata in giudicato, gli adempimenti sono posti in capo all’Istituto su domanda del lavoratore. L’Istituto può acquisire, se necessario, informazioni dal datore di lavoro. Anche in questa ipotesi, la circostanza deve risultare da parallele registrazioni rettificative della documentazione aziendale, se prevista.

Riferimenti giurisprudenziali e normativi richiamati

La circolare fonda il proprio aggiornamento su una serie di decisioni della Corte di Cassazione che hanno affermato il principio di equiparazione tra integrazione salariale e lavoro effettivo. Richiama inoltre la sentenza n. 619 del 30 dicembre 1987 della Corte costituzionale e precisa che il principio si applica anche agli interventi di integrazione dei salari degli operai agricoli di cui all’art. 8 della legge n. 457/1972.

Nel testo sono altresì richiamati, a fini ricostruttivi, l’art. 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164, l’art. 6 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l’art. 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e l’art. 3 della medesima legge n. 164/1975, nonché l’art. 1, comma 6, del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980 per il tema del pagamento diretto.

Punti principali

Cambio di orientamento interpretativo

L’Istituto riconosce che la giurisprudenza ha superato l’impostazione precedente, affermando che il lavoratore in integrazione salariale mantiene lo status di lavoratore occupato. Su questa base, i periodi di integrazione guadagni ordinaria e straordinaria sono equiparati al lavoro effettivo ai fini dell’indennità di malattia e di maternità per astensione obbligatoria.

Eventi indennizzabili e limiti temporali

Sono indennizzabili gli eventi morbosi iniziati durante il trattamento di integrazione salariale, in misura intera; per l’integrazione straordinaria l’indennità decorre dalla cessazione del trattamento. Sono inoltre indennizzabili, in misura ridotta, gli eventi iniziati entro due mesi o 60 giorni dalla cessazione del trattamento, purché il lavoratore non abbia ripreso servizio. Per maternità vale lo stesso criterio di copertura temporale dopo la cessazione dell’integrazione.

Esclusione oltre il secondo mese

Nessuna indennità è dovuta per malattia o maternità insorte oltre il secondo mese dalla cessazione dell’intervento ordinario o straordinario di integrazione guadagni, se non vi è stata ripresa dell’attività lavorativa.

Criteri di calcolo della retribuzione

Per il calcolo delle prestazioni si assume la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente all’evento, come se l’integrazione salariale non fosse intervenuta. Per i lavoratori con orario ridotto, la base di calcolo comprende la retribuzione effettivamente corrisposta nel periodo più la quota oggetto di integrazione salariale.

Applicazione anche al settore agricolo

Le istruzioni sono dichiarate applicabili anche agli interventi di integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole previsti dall’art. 8 della legge n. 457/1972.

Decorrenza dell’applicazione e casi definiti

Le nuove disposizioni si applicano agli eventi di malattia e maternità non ancora definiti alla data della circolare. Su richiesta degli interessati, si applicano anche agli eventi già definiti se non è decorso il termine di prescrizione annuale o se non esistono sentenze passate in giudicato, a condizione che la documentazione sanitaria sia stata inviata nei termini e nelle modalità previste.

Eventi oltre un anno e conguagli

Per gli eventi definiti da oltre un anno, l’indennizzabilità da parte del datore di lavoro e il relativo conguaglio con i contributi richiedono la previa domanda del lavoratore e l’esplicito benestare dell’Istituto, subordinato alla presenza di atti interruttivi della prescrizione annuale. In presenza del benestare, o se non è trascorso un anno da quando la prestazione era dovuta, le indennità possono essere corrisposte dall’azienda per conto dell’Istituto, con le registrazioni rettificative e gli adempimenti contributivi conseguenti.

Pagamento diretto

Per le fattispecie di pagamento diretto non ancora prescritte e non coperte da giudicato, provvede l’Istituto su domanda del lavoratore, acquisendo se necessario informazioni dal datore di lavoro. Anche in questo caso devono risultare le corrispondenti rettifiche nella documentazione aziendale, se prevista.

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