Cassazione Civile, Ordinanza n. 23426/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di diversi avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2006-2010, con i quali l'Amministrazione finanziaria recuperava costi ritenuti riferiti a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse tra il contribuente e una ditta individuale, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza redatto nei confronti del terzo. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo congrua la motivazione degli avvisi, sufficientemente indicati gli elementi della ripresa fiscale e provata la fondatezza della pretesa mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, in assenza di specifiche controdeduzioni del contribuente. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 12 della L. n. 212/2000 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che gli avvisi non fossero adeguatamente motivati; con il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 39, 40 e 42 del d.P.R. n. 600/1973, 2697 c.c. e 54 del d.P.R. n. 633/1972, nonché il vizio motivazionale, contestando la ripartizione e la valutazione dell'onere probatorio e la mancata considerazione di circostanze come regolarità contabile, prezzi di mercato e pagamento delle fatture.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla pretesa carenza di motivazione degli avvisi, affermando che la motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è allegato o riprodotto nel suo contenuto essenziale, ovvero già conosciuto dal contribuente, e ha ritenuto che nel caso concreto il contribuente avesse avuto piena conoscenza degli atti ispettivi sul terzo e dei documenti allegati. Ha dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché volta a censurare questioni e argomentazioni, non un fatto storico decisivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura di violazione di legge poiché diretta in realtà a contestare l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché non era in discussione l'erronea attribuzione dell'onere della prova, ma la valutazione delle prove; infine ha giudicato non decisiva la mancata considerazione di regolarità contabile e pagamenti, osservando che tali elementi possono essere usati anche per simulare operazioni inesistenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e viene dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 212/2000
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione riguarda solo quelli non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; la conoscenza può derivare anche dalla riproduzione del contenuto essenziale.
art. 12 L. 212/2000
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione degli avvisi, ma non accolto dalla Corte.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, senza incidere sull'esito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà l'accertamento in fatto o la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non per questioni, argomentazioni o profili di doglianza.
art. 39 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente per contestare la base normativa dell'accertamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito dell'accertamento di fatto.
art. 40 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente, senza autonoma rilevanza decisiva nel giudizio di legittimità.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato dal ricorrente, in relazione alla motivazione degli avvisi di accertamento.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'articolo è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta la valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato dal ricorrente per contestare l'accertamento IVA, ma la censura è stata respinta come inammissibile/infondata nella sostanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione degli avvisi di accertamento può essere validamente resa anche per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato, oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale, oppure sia già noto al contribuente per precedente legale conoscenza.
- L'obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente non opera per documenti già integralmente conosciuti dal destinatario dell'atto impositivo.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare sotto mentite spoglie l'accertamento in fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente denunciare l'omesso esame di questioni, argomentazioni o singoli profili difensivi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l'onere della prova, non quando si contesti il modo in cui abbia apprezzato gli elementi istruttori.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, la regolarità formale della contabilità o dei pagamenti non è di per sé decisiva, potendo essere compatibile con la simulazione dell'operazione.
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