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Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 1029/2024 del 9/12/2024, reso dal Tribunale ordinario di Siracusa, sez. lavoro, nel procedimento n. 4120/2024 R.G.

Giustizia amministrativa202502296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale ordinario di Siracusa, sezione lavoro, relativo all’attribuzione della Carta docente per due annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. lamentando l’inerzia del Ministero nell’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1029/2024, con il quale il Tribunale ordinario di Siracusa aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di 500 euro per ciascuna delle annualità 2022/2023 e 2024/2025. Il decreto era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. ed era stato notificato al Ministero ai fini dell’esecuzione, anche dopo il superamento del termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Poiché l’Amministrazione aveva pagato soltanto le spese legali liquidate nel decreto, senza dare esecuzione all’obbligo principale, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione integrale, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, accertando la rituale notificazione del titolo esecutivo, del decreto di esecutorietà e il superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha constatato l’inadempimento dell’Amministrazione e le ha ordinato di dare integrale esecuzione al decreto entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. L’obbligo di esecuzione comprende anche le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione del titolo; sono state invece escluse le eventuali spese di precetto, riferibili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni per l’esecuzione sostitutiva, senza compenso aggiuntivo. Il TAR ha ritenuto non necessaria la fissazione di una penalità di mora, poiché la nomina del commissario assicurava il soddisfacimento della pretesa in tempi ragionevoli. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale rimasto ineseguito; il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere e nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.

  • art. 647 c.p.c.

    Fondava la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo posto a base dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso è stato ritenuto ritualmente proposto anche perché era decorso il termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per specifici giudizi di ottemperanza, è stata ritenuta applicabile per analogia anche ad altre condanne pecuniarie.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale esecutivo sia stato ritualmente notificato all’amministrazione, sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e persista l’inadempimento dell’obbligo conformativo o pecuniario.
  • In presenza di un titolo giudiziale ineseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
  • L’obbligo di esecuzione del titolo comprende le spese e i diritti successivi all’emissione del provvedimento giudiziale quando siano necessari per conseguirne il passaggio in giudicato o la registrazione; non comprende invece le spese di precetto, se il creditore ha scelto strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
  • La nomina di un commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione di una penalità di mora quando essa assicuri in tempi ragionevoli il soddisfacimento della pretesa del creditore.
  • L’attività del commissario ad acta svolta da un dirigente dell’amministrazione resistente può essere ritenuta priva di compenso aggiuntivo, in applicazione analogica della disciplina prevista per altre ipotesi di ottemperanza a condanne pecuniarie, quando rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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