Cassazione Penale, Sentenza n. 15460/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per il reato previsto dall'art.95 in relazione all'art.76 del T.U. (d.P.R. 30 maggio 2002, n.115) per aver dichiarato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, un reddito familiare per l'anno 2016 di €2.600,00 mentre gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno rilevato un reddito di €18.165,36. In appello e poi in cassazione il ricorrente ha contestato l'accertamento della propria posizione reddituale sostenendo che, per il criterio di prossimità cronologica, avrebbe dovuto essere considerato il reddito relativo al 2017 (o comunque l'ultima dichiarazione più prossima alla data di presentazione dell'istanza), essendo a sua conoscenza il dato relativo al 2017 al momento della presentazione dell'istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rileva l'ultima dichiarazione effettivamente presentata e per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia scaduto il termine di presentazione; salvo che il richiedente non abbia già presentato una nuova dichiarazione (anche se il termine per quella nuova è maturato ma non ancora scaduto), la quale va presa in considerazione. Nel caso concreto, alla data di presentazione dell'istanza (10/01/2018) l'ultima dichiarazione presentata era quella relativa al 2016 e il termine per la presentazione della dichiarazione 2017 non era ancora iniziato; ne è conseguito che la condanna per la falsa dichiarazione è stata ritenuta legittima. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.95 T.U. (d.P.R. 30 maggio 2002, n.115)
Norma sanzionatoria applicata per le false dichiarazioni in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto sussistente la condotta dolosa del ricorrente in relazione alla discrepanza tra quanto autocertificato e quanto emerso dagli accertamenti.
art.76 T.U. (d.P.R. 30 maggio 2002, n.115)
Ai fini dell'individuazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio gratuito, va considerata l'ultima dichiarazione effettivamente presentata e per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia scaduto il termine di presentazione; se il richiedente ha presentato una nuova dichiarazione la cui scadenza è maturata ma non ancora decorso il termine, si fa riferimento a quest'ultima. Non rileva invece il dato relativo a una dichiarazione per la quale non sia ancora iniziato il termine di presentazione.
La Corte d'appello aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in considerazione dell'obiettiva gravità della condotta; la Cassazione ha ritenuto congrua tale valutazione e non ha accolto la doglianza del ricorrente.
Massime di principio
- Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il reddito da considerare è quello risultante dall'ultima dichiarazione effettivamente presentata e per la quale sia scaduto il termine di presentazione al momento della domanda; se si è già presentata una nuova dichiarazione, anche se il relativo termine non è ancora scaduto, può prevalere quest'ultima.
- Non è possibile far valere ai fini del calcolo del reddito una dichiarazione riferita a un periodo per il quale non sia ancora iniziato il termine di presentazione; la norma mira a dare certezza e uniformità al parametro reddituale.
- In caso di contestazione penale per false dichiarazioni in materia di patrocinio gratuito, è cruciale documentare e giustificare eventuali discrepanze tra autodichiarazioni e risultanze fiscali o amministrative (es. controlli della Guardia di Finanza).
- La causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di oggettiva gravità del fatto: la mera esiguità della sanzione astratta non è sufficiente se il fatto è valutato come gravemente offensivo.
- Per evitare rischi penali è consigliabile aggiornare tempestivamente le dichiarazioni fiscali e conservare documentazione che giustifichi eventuali differenze reddituali rispetto a quanto autocertificato.
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