Sentenza n. 636/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento DEL DECRETO PROT. USCITA N. -OMISSIS- DEL 05.10.2021, NOTIFICATO IN DATA 11.10.2021, CON IL QUALE IL PREFETTO DI CATANZARO HA RESPINTO LE ISTANZE DI RILASCIO DEI TITOLI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIA ARMATA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio dei titoli di polizia amministrativa per l’espletamento del servizio di guardia armata
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che ha respinto la richiesta di rilascio dei titoli di polizia amministrativa necessari per svolgere il servizio di guardia armata. Il diniego era fondato sulle frequentazioni, nel 2020, con soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, relativi anche a stupefacenti, resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto, evasione, lesioni, maltrattamenti e atti persecutori. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Ha sostenuto di non avere condanne penali, procedimenti penali pendenti o misure di prevenzione, contestando che condotte riferibili a terzi potessero giustificare il diniego senza una specifica verifica della rilevanza delle frequentazioni ai fini dell’affidabilità personale e del pericolo di abuso delle armi. È inoltre emerso che il ricorrente era stato destinatario di un precedente divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi ai sensi dell’art. 39 TULPS, ancora efficace.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Il giudice ha considerato legittima la valutazione prefettizia secondo cui i controlli effettuati insieme a soggetti pluripregiudicati, in circostanze tali da escludere un contatto meramente occasionale, costituiscono elemento idoneo a escludere la piena affidabilità richiesta per il rilascio dei titoli connessi al porto e all’uso delle armi. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su situazioni non sfociate in condanne penali o misure di pubblica sicurezza, quando siano comunque incompatibili con il requisito della buona condotta. In ragione dell’ampia discrezionalità prefettizia, la motivazione non deve contenere una particolare esposizione dell’intero apparato giustificativo; il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica dell’assenza di irrazionalità o arbitrarietà. Nel caso concreto il provvedimento indicava le frequentazioni e la gravità dei precedenti dei soggetti coinvolti, risultando congruamente istruito e motivato. Il TAR ha inoltre rilevato che il precedente divieto di detenzione delle armi, non annullato, sospeso o ritirato, era di per sé idoneo a corroborare il diniego. Il ricorso è stato quindi rigettato; non vi è stata pronuncia sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione ed è stato revocato il gratuito patrocinio precedentemente concesso al ricorrente.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il precedente divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi costituisce elemento rilevante nella valutazione dell’affidabilità del richiedente e, se ancora efficace, può giustificare il diniego dei titoli di polizia in materia di armi.
art. 10 TULPS
Richiamato tra le disposizioni applicabili ai titoli di polizia amministrativa connessi allo svolgimento del servizio di guardia armata.
art. 11 TULPS
Il requisito della buona condotta può essere valutato anche alla luce di circostanze diverse da condanne penali formalmente riportate.
art. 42 TULPS
Richiamato quale disciplina dei titoli di polizia relativi alle armi, il cui rilascio presuppone un giudizio positivo di affidabilità.
art. 43 TULPS
Richiamato quale ulteriore fondamento della valutazione prefettizia sull’affidabilità e sulla buona condotta del richiedente titoli di polizia in materia di armi.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente perché indicava le frequentazioni del richiedente e la gravità dei precedenti dei soggetti frequentati; nell’esercizio dell’ampia discrezionalità prefettizia non è necessaria una particolare ostensione dell’intero apparato giustificativo.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative, senza che il giudice ravvisasse una violazione rilevante ai fini dell’annullamento.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi, senza che il giudice ravvisasse illegittimità del procedimento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio di titoli di polizia relativi al porto o all’uso delle armi, la frequentazione non meramente occasionale di soggetti pluripregiudicati può costituire, anche da sola, un elemento indiziario sufficiente per formulare una prognosi negativa sull’affidabilità del richiedente.
- Il requisito della buona condotta e dell’affidabilità nell’uso delle armi può essere negato anche in assenza di condanne penali, procedimenti penali o misure di prevenzione a carico del richiedente, quando emergano circostanze di fatto incompatibili con tale requisito.
- Il diniego prefettizio in materia di armi richiede una motivazione idonea a rendere comprensibili le circostanze poste a fondamento della prognosi negativa, ma, in ragione dell’ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, non necessita di una particolare esposizione dell’apparato giustificativo; il sindacato del giudice si limita alla verifica dell’irrazionalità o arbitrarietà della valutazione.
- Un precedente divieto di detenzione di armi ancora efficace, non annullato, sospeso o ritirato, può autonomamente concorrere a giustificare il diniego dei titoli di polizia necessari per lo svolgimento di un servizio armato.
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