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Sentenza

Sentenza n. 1350/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale per mancata comparizione all'appuntamento presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e per carenza del documento identificativo del professionista che aveva prodotto l'asseverazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore e lavoratore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano la revoca del nulla osta rilasciato per l'ingresso e l'assunzione stagionale del lavoratore straniero. La revoca era motivata dalla mancata presentazione all'appuntamento del 19 maggio 2025 e dalla carenza del documento di identità o del tesserino del professionista che aveva prodotto l'asseverazione. I ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 TUI, violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare, sostenevano che la convocazione era stata inviata al patronato incaricato della procedura senza indicare il nome del datore di lavoro, quello del lavoratore o il numero di protocollo della pratica, rendendo impossibile associare l'avviso alla specifica posizione tra le numerose pratiche gestite dal patronato. La mancata comparizione, pertanto, non sarebbe stata imputabile agli interessati, che non erano stati posti in condizione di conoscere la convocazione. Il TAR, in sede cautelare, aveva già disposto il riesame del provvedimento entro sessanta giorni, ma l'Amministrazione non aveva eseguito l'ordinanza e non aveva proceduto al riesame.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Richiamando le ragioni già poste a fondamento dell'ordinanza cautelare, ha ritenuto che la mancata comparizione non fosse imputabile ai ricorrenti, poiché la comunicazione dell'appuntamento, pur inviata all'indirizzo dal quale era stata trasmessa la richiesta di convocazione, non conteneva alcun elemento identificativo della pratica: mancavano il nome del datore di lavoro, quello del lavoratore e il numero della pratica. Tale carenza aveva impedito al patronato di riferire l'avviso alla posizione interessata. Il giudice ha inoltre rilevato che l'Amministrazione non aveva ottemperato all'ordinanza cautelare, omettendo il riesame disposto. La carenza del documento identificativo del professionista è stata qualificata come irregolarità meramente formale, superabile nell'ambito del riesame. L'annullamento è stato disposto facendo salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di concludere il procedimento relativo all'istanza, previa rinnovata valutazione dei presupposti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 286/1998

    La revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale non può fondarsi sulla mancata comparizione a un appuntamento quando la convocazione, priva degli elementi essenziali per identificare la pratica, non abbia posto gli interessati o il soggetto incaricato in condizione di riferirla alla specifica procedura; le irregolarità meramente formali devono poter essere superate mediante riesame.

Massime di principio

  • La mancata presentazione a un appuntamento amministrativo non è imputabile all'interessato quando la convocazione, pur trasmessa all'indirizzo utilizzato per la procedura, ometta gli elementi minimi necessari per identificare la pratica e collegarla alle parti coinvolte.
  • Un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale è illegittimo se fondato su una mancata comparizione non imputabile agli interessati perché determinata da una convocazione amministrativamente inidonea a consentire la conoscenza effettiva dell'appuntamento.
  • La carenza del documento di identità o del tesserino del professionista che ha prodotto un'asseverazione costituisce, in assenza di ulteriori elementi ostativi, un'irregolarità formale suscettibile di regolarizzazione o di superamento nel riesame, non automaticamente idonea a giustificare la revoca del nulla osta.
  • Quando il giudice amministrativo dispone in sede cautelare il riesame di un provvedimento, l'Amministrazione è tenuta a eseguire l'ordinanza e a rivalutare concretamente la posizione; l'omesso riesame rileva ai fini dell'annullamento dell'atto originario, restando salvo il potere-dovere di concludere il procedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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