Sentenza del 01/08/2022 n. 2425 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento - Abuso del diritto - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due societa', benché formalmente distinte, risultavano sostanzialmente coincidenti (80% della compagine sociale in comune e stesso amministratore unico). Tra di esse era stato mantenuto un contratto di servizi privo di concreta produttivita' economica: il meccanismo consentiva di dedurre i relativi costi senza pero' aumentare il volume d'affari e l'IVA a debito. L'omessa fatturazione e la artificiosa strutturazione dei rapporti sono state contestate come operazioni idonee a sottrarre l'adempimento degli obblighi fiscali e a realizzare un vantaggio fiscale indebito (abuso del diritto).
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, alla luce della coincidenza sostanziale tra le societa' e dell'assenza di effettiva utilita' economica del contratto, l'operazione fosse qualificabile come abuso del diritto. L'omessa fatturazione e la struttura artificiosa sono state considerate comportamenti tesi a eludere obblighi fiscali; l'accertamento dell'Amministrazione e' stato quindi confermato (con conseguente ricostruzione fiscale degli imponibili e applicazione delle relative sanzioni/adeguamenti).
Norme richiamate
principio dell'abuso del diritto (normativa tributaria e giurisprudenza consolidata)
Le operazioni prive di sostanza economica e poste in essere con l'unico scopo di ottenere un vantaggio fiscale possono essere disconosciute. Il giudice applica il principio sostanza sulla forma per valutare la realta' economica degli atti.
obblighi di fatturazione e regime IVA
L'omessa fatturazione tra soggetti che svolgono operazioni imponibili costituisce condotta volta a sottrarsi all'adempimento dell'obbligo di versamento dell'IVA; la mancata emissione di documenti idonei a registrare l'operazione e' indice di elusione/evazione.
criterio della sostanza economica e del controllo effettivo
La coincidenza della compagine sociale e della governance e' elemento valutabile per ricondurre formalita' separate a un'unica realta' economica, rendendo inidonea la separazione formale ai fini fiscali.
Massime di principio
- La realta' sostanziale prevale sulla forma: se piu' entita' formali sono sostanzialmente controllate dalle stesse persone e non c'e' effettiva autonomia economica, i rapporti tra esse possono essere ricostruiti fiscalmente come un'unica operazione.
- Un contratto intercompany privo di concreta utilita' economica (servizi non effettivamente resi o non remunerativi) e finalizzato solo a creare deduzioni fiscali o a ridurre l'IVA esposta e' a rischio di essere qualificato come abuso del diritto.
- L'omessa fatturazione e la mancata documentazione delle operazioni sono indici rilevanti di condotte evasive: tali omissioni possono giustificare la rettifica degli imponibili e l'applicazione di sanzioni.
- Per evitare problemi, in situazioni con rapporti tra imprese afferenti allo stesso gruppo occorre dimostrare l'effettiva prestazione dei servizi, la loro coerenza economica e prezzi/condizioni in linea con il mercato (arm's length), nonche' rispettare gli obblighi formali di fatturazione e registrazione.
- La presenza di controllo incrociato o di identita' decisionale (stesso amministratore unico, alta sovrapposizione societaria) e' un fattore che rafforza l'argomentazione dell'Amministrazione in caso di contestazione dell'autonomia delle operazioni.
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