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Sentenza

Sentenza n. 1936/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera n. 331/22/CONS, adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 21.9.2022, recante «Ordine alla società RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. a garantire il rispetto dell’equilibrio dell''informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (TG1, TG2, TG3, RaiNews)»; b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A. il 30/10/2023: c) della delibera n. 215/23/CONS, adottata dall''Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 27.7.2023, recante «Ordinanza-ingiunzione nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., concessionaria del servizio pubblico, ai sensi dell''art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 331/22/CONS (CONT. 9/22/DSM – N° PROC. 2820/TP)»; d) ove occorra, della nota AGCom prot. n. 0052601 del 23.2.2023, dei resoconti delle riunioni del Consiglio dell''Autorità in data 21.9.2022 e 28.9.2022, conosciuti il 4.8.2023 a seguito di ottemperanza, da parte dell'AGCom, all''ordinanza del Consiglio di Stato n. 6915/2023; nonché delle due proroghe disposte dal Consiglio, rispettivamente, nel corso delle riunioni del 19.4.2023 e del 15.6.2023e dell''informativa della DSM redatta in vista della riunione del 19.4.2023; - di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali.

Giustizia amministrativa202213058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera AGCom n. 331/22/CONS, recante ordine di riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna elettorale del 2022, e successiva ordinanza-ingiunzione AGCom n. 215/23/CONS per l'inottemperanza a tale ordine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera AGCom n. 331/22/CONS e, con motivi aggiunti, la successiva ordinanza-ingiunzione n. 215/23/CONS, nonché ulteriori atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio, le parti hanno rappresentato che l'AGCom, con la delibera n. 264/25/CONS, aveva annullato in autotutela i provvedimenti impugnati, rilevando che gli ordini di riequilibrio ancora sub judice erano fondati sui medesimi presupposti di un altro ordine già annullato dal Consiglio di Stato. La ricostruzione dei singoli motivi di illegittimità originariamente dedotti non è riportata nel testo della sentenza, poiché la definizione del giudizio è intervenuta per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che l'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, avente efficacia ex tunc, avesse integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, diretta all'eliminazione degli atti dal mondo giuridico. La sentenza non esamina nel merito i motivi di ricorso e dei motivi aggiunti. Le spese sono state integralmente compensate, considerata la definizione in rito e la richiesta congiunta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, sopravviene un comportamento o un provvedimento idoneo a soddisfare integralmente la pretesa azionata; l'annullamento in autotutela con efficacia ex tunc degli atti impugnati determina tale effetto quando la domanda mirava alla loro eliminazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione annulla in autotutela con efficacia ex tunc tutti gli atti impugnati e tale annullamento soddisfa integralmente la domanda di annullamento, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare il merito delle censure.
  • La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese; in presenza di una richiesta congiunta delle parti, le spese possono essere integralmente compensate.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Estinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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