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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34657/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

La controversia origina dall'azione proposta da due garanti per ottenere l'accertamento della sopravvenuta inefficacia della fideiussione prestata in favore di una banca, deducendo che l'istituto creditore aveva continuato a concedere ulteriore credito alla società debitrice principale nonostante il peggioramento della sua situazione patrimoniale, senza richiedere la preventiva autorizzazione dei fideiussori. La domanda è stata accolta in primo grado e confermata in appello. La società cessionaria del credito ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, sostenendo che la controversia avrebbe dovuto essere previamente assoggettata a mediazione obbligatoria perché collegata anche al ricalcolo delle somme dovute sul rapporto bancario sottostante; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 1956 c.c., contestando l'accertamento della corte territoriale sul peggioramento delle condizioni economico-finanziarie della società debitrice e sulla condotta della banca, nonché la ripartizione dell'onere probatorio; è stato inoltre trattato un ulteriore motivo sul preteso omesso esame di fatti decisivi, sostanzialmente sovrapponibile al secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla mediazione obbligatoria, affermando che la lite aveva ad oggetto una fideiussione e non un rapporto rientrante tra quelli per cui la mediazione è condizione di procedibilità, né la eventuale necessità di ricalcolare le somme garantite muta la natura del contratto in rapporto bancario o finanziario. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e all'omesso esame di un fatto decisivo, osservando che la corte di merito aveva accertato in fatto il deterioramento della situazione della debitrice e la concessione di ulteriore credito da parte della banca, circostanza non sindacabile come violazione di legge; ha inoltre richiamato il principio per cui la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice dichiari di non osservare la regola di valutazione o utilizzi prove non dedotte dalle parti, mentre l'art. 2697 c.c. è violato solo se l'onere della prova viene addossato alla parte sbagliata. Quanto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., la Corte lo ha reputato comunque precluso in presenza di "doppia conforme". La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    La concessione di nuovo credito al debitore principale, nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche e finanziarie e senza autorizzazione del fideiussore, è comportamento contrario a correttezza e buona fede e può determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future.

  • art. 1957 c.c.

    È richiamato per affermare che eventuali obblighi informativi dei fideiussori non elidono il dovere della banca di conoscere e comunicare ai garanti il peggioramento della situazione del debitore principale.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice affermi espressamente di non volerla osservare o utilizzi prove non introdotte dalle parti; non è invece censurabile in cassazione la mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per precisare che la valutazione comparativa delle prove rientra nel potere del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella gravata per legge, non quando reputi semplicemente non assolto l'onere da parte di chi ne era onerato.

  • art. 5 d.lgs. 28/2010

    La mediazione obbligatoria non si applica alla controversia avente ad oggetto una fideiussione, anche se la parte creditrice è una banca e anche se si discute incidentalmente di ricalcolo delle somme garantite.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inoltre precluso nel caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di sentenza d'appello integralmente conforme a quella di primo grado, è precluso il ricorso per cassazione per omesso esame del fatto decisivo, salvo deduzione specifica della diversità delle rationes decidendi.

  • art. 96 c.p.c.

    La ricorrente è stata condannata sia al pagamento di una somma a favore della controparte sia al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per responsabilità aggravata.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • La controversia avente ad oggetto l'adempimento o l'efficacia di un contratto di fideiussione non rientra, di regola, tra le materie soggette a mediazione obbligatoria; la presenza di una banca tra i contraenti non trasforma la natura del negozio.
  • L'eventuale esigenza di ricalcolare l'importo dovuto in forza del rapporto sottostante non muta la qualificazione della causa, se il petitum sostanziale resta centrato sulla fideiussione.
  • Ai fini dell'art. 1956 c.c., la concessione di ulteriore credito al debitore principale in presenza di un peggioramento noto delle sue condizioni patrimoniali, senza autorizzazione del garante, integra violazione dei doveri di correttezza e buona fede ed espone alla liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future.
  • In sede di legittimità, non è denunciabile come violazione dell'art. 115 c.p.c. la mera critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è necessaria la deduzione che il giudice abbia deciso su prove non ritualmente introdotte o abbia disapplicato espressamente la regola di giudizio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando sia invertito il riparto dell'onere probatorio, non quando si contesti l'apprezzamento della sufficienza o insufficienza della prova offerta.
  • Nelle ipotesi di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. è precluso se non si dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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