Cassazione Penale, Ordinanza n. 02811/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché meramente riproduttivo di censure già affrontate e rigettate dai giudici di merito sulla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato in relazione a una contestazione in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già svolte nei gradi di merito sulla mancata configurabilità, nel caso concreto, dell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze fossero state già esaminate e disattese in appello con motivazione giuridicamente corretta, puntuale, coerente con le risultanze probatorie e priva di evidenti illogicità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La doglianza difensiva mirava a negare la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità; la Corte rileva che tale questione era già stata correttamente esaminata e disattesa nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza specifiche critiche nuove, censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione immune da manifeste incongruenze logiche.
- In tema di stupefacenti, la contestazione sulla mancata applicazione dell'ipotesi di lieve entità non può essere accolta in cassazione quando la valutazione di merito sia stata sorretta da argomentazione giuridicamente corretta, puntuale e coerente con le emergenze istruttorie.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compresa la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano cause di esclusione non emergenti nel caso esaminato.
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