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Ordinanza

Ordinanza n. 7508/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa201506432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: istanza di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta nel giudizio di appello; il giudizio principale riguardava l’appello contro l’ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sez. II quater, n. 1797 del 24 aprile 2015

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Nel giudizio d’appello cautelare promosso contro il Ministero dell’interno e la Questura di Roma, l’appellante ha chiesto il 14 maggio 2026 la liquidazione dei compensi al difensore per l’attività prestata, rappresentando di essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’ammissione era stata disposta dalla competente Commissione presso il Consiglio di Stato, in via anticipata e provvisoria, con decreto del 23 settembre 2015, successivamente all’ordinanza cautelare d’appello del 28 agosto 2015. Non risultano ulteriori motivi di impugnazione decisi con questa ordinanza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’istanza di liquidazione. Ha rilevato che l’ammissione al patrocinio era stata disposta soltanto in via anticipata e provvisoria dalla Commissione competente e che non vi era mai stato un provvedimento di ammissione da parte del giudice, neppure mediante tacita conferma dell’ammissione provvisoria. Per tale ragione l’istanza è stata respinta. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante; il testo non reca una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

    La disposizione è richiamata quale base per ordinare l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare l’appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La liquidazione dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato non può essere accordata quando l’ammissione al beneficio è stata disposta in via anticipata e provvisoria dalla commissione competente e non è intervenuto un successivo provvedimento di ammissione del giudice, neppure sotto forma di tacita conferma.
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