Ordinanza n. 16009/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di liquidazione dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta nella fase cautelare del giudizio, in relazione alla quale il difensore aveva chiesto euro 2.181,50, comprensivi di spese generali e accessori previdenziali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il difensore del ricorrente nel giudizio principale, ammesso anticipatamente e in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato con decreto della Commissione del 15 aprile 2026, ha chiesto il 23 agosto 2026 la liquidazione di euro 2.181,50 per l’attività difensiva svolta. La richiesta riguardava una fase cautelare conclusa con il rigetto della domanda cautelare; il giudizio di merito era ancora pendente e il Collegio non aveva ancora verificato in via definitiva la sussistenza dei presupposti per il beneficio. Il difensore ha quindi domandato la liquidazione dei compensi nonostante la mancata definizione del giudizio principale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile allo stato, perché prematura, l’istanza di liquidazione. L’ammissione disposta dalla Commissione ha carattere anticipato e provvisorio: spetta al giudice procedente verificare definitivamente i presupposti del patrocinio, compresa l’assenza di manifesta infondatezza delle ragioni della parte. Il rigetto cautelare non dimostra di per sé la manifesta infondatezza, ma neppure consente di ritenere già accertati i presupposti del beneficio; la valutazione deve considerare complessivamente le ragioni dedotte e gli elementi acquisiti. Poiché il giudizio di merito è pendente, la verifica è stata riservata alla sua definizione, momento nel quale potrà essere riproposta l’istanza. Nulla sulle spese.
Norme richiamate
art. 74, comma 2, d.P.R. 115/2002
l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla competente Commissione ha carattere anticipato e provvisorio, restando riservata all’autorità giudiziaria procedente la valutazione definitiva della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del beneficio, ivi compresa l’assenza di profili di manifesta infondatezza delle ragioni della parte, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002;
L’ammissione provvisoria della Commissione non vincola definitivamente il giudice procedente, cui compete verificare i presupposti del beneficio, inclusa l’assenza di manifesta infondatezza delle ragioni della parte.
art. 83 d.P.R. 115/2002
ai sensi dell’art. 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è effettuata al termine della fase o del grado del processo cui si riferisce l’attività professionale, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento definitivo del beneficio;
La liquidazione va effettuata al termine della fase o del grado cui si riferisce l’attività, ma resta subordinata alla verifica definitiva dei presupposti del patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- L’ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato non comporta il riconoscimento definitivo del beneficio: la verifica conclusiva dei presupposti, inclusa l’assenza di manifesta infondatezza delle ragioni della parte, spetta al giudice procedente.
- Il rigetto della domanda cautelare non equivale, da solo, all’accertamento della manifesta infondatezza del ricorso, ma non basta neppure a considerare definitivamente verificati i presupposti del patrocinio; la valutazione deve fondarsi sulle ragioni complessivamente dedotte e sugli elementi acquisiti nel giudizio.
- Quando il giudizio di merito è ancora pendente e il giudice non ha effettuato la verifica definitiva dei presupposti del patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di liquidazione dei compensi riferita alla fase cautelare è prematura e inammissibile allo stato, salva la sua riproposizione dopo la definizione del merito.
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