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Ordinanza

Ordinanza n. 1729/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'OTTEMPERANZA SENTENZA N. 1167/2025 TRIBUNALE DI AVELLINO

Giustizia amministrativa202601155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata ottemperanza alla sentenza n. 1167/2025 del Tribunale di Avellino

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 1167/2025 del Tribunale di Avellino nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il ricorso introduttivo è stato notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli anziché all'Avvocatura distrettuale di Salerno, competente; il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione e ha assegnato un termine perentorio per rinnovarla o per depositare la prova della notifica all'Avvocatura erariale competente.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda di ottemperanza. Ha dichiarato nulla la notifica del ricorso introduttivo, effettuata all'Avvocatura distrettuale di Napoli invece che a quella competente di Salerno, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 3, R.D. 1611/1933. Poiché il Ministero non si è costituito, ha assegnato alla ricorrente 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica o depositare la prova della notifica all'Avvocatura erariale di Salerno, e ulteriori 30 giorni per depositare la prova dell'avvenuta rinnovazione o della notifica originaria. Ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 10 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 1 e 3, R.D. 1611/1933

    la notifica è pertanto nulla, ai sensi dell’art. 11 commi 1 e 3 R.D. 1611/1933;

    La notifica del ricorso all'Avvocatura distrettuale non territorialmente competente è nulla.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza

    Se la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro un'amministrazione statale è notificato a un'Avvocatura distrettuale diversa da quella territorialmente competente, la notificazione è nulla; se l'amministrazione destinataria non si costituisce, il giudice assegna un termine perentorio per rinnovare la notifica.
  • La rinnovazione della notificazione nulla eseguita entro il termine perentorio assegnato dal giudice impedisce ogni decadenza, secondo l'art. 44, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

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