Ordinanza n. 5774/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento scolastico emesso in data 28.10.2025 – reg. cert. -OMISSIS-- dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-, e rilasciato ai ricorrenti in pari data, nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi; e per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati e la declaratoria di riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- all’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia; per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS- ad essere affiancato da un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione e l’integrata permanenza e la socializzazione graduale per l’anno scolastico 2025 - 2026 per un numero di ore adeguate alla sua patologia psico-fisica, previa impugnazione degli atti prodromici, e di quelli successivi quali il provvedimento di certificazione del 28.10.2025 – reg. cert. -OMISSIS-, rilasciato dalla Scuola in pari data; e per la condanna nel merito dell’Amministrazione Scolastica e del Comune di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, in ragione del grave pregiudizio che la violazione procedimentale sta provocando al minore disabile, tenendo conto del tempo trascorso dall’inizio dell’anno scolastico e fino ad oggi senza che il minore abbia potuto usufruire delle figure assistenziali previste dalla legge; e per la condanna delle resistenti, per quanto di rispettiva competenza e/o ciascuno singolarmente, alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore che si dichiara attributario; per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento della certificazione di frequenza formata in data 05.11.2025 – protocollo n. -OMISSIS-, nonché del P.E.I. formato, in data 31.10.2025, dalla Direzione della Scuola Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS-, riferito al minore -OMISSIS- per l’anno scolastico 2025/2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Certificazione scolastica del 28 ottobre 2025, certificazione di frequenza del 5 novembre 2025 e PEI per l'anno scolastico 2025/2026
Esito
La controversia
I genitori hanno impugnato la certificazione scolastica del 28 ottobre 2025 e, con motivi aggiunti, la certificazione di frequenza del 5 novembre 2025 e il PEI del 31 ottobre 2025, chiedendo l'annullamento degli atti, il riconoscimento di un adeguato numero di ore di sostegno e dell'assistenza specialistica per autonomia e comunicazione nell'anno scolastico 2025/2026, nonché il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata fruizione delle figure assistenziali dall'inizio dell'anno scolastico. In particolare, contestavano l'insufficienza delle 18 ore di sostegno previste dal PEI rispetto alle esigenze del minore, riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, e la mancata quantificazione e attivazione dell'assistenza specialistica. In sede cautelare il TAR aveva rilevato l'inadeguata motivazione delle ore di sostegno e la mancata prova dell'inoltro al Comune della richiesta per l'assistenza. Il Comune ha sostenuto che la mancata attivazione dipendeva dall'inerzia scolastica, che non aveva quantificato le ore né trasmesso la richiesta, e ha contestato le domande proposte nei suoi confronti. Dopo l'ordinanza cautelare, la scuola ha riferito che per l'anno scolastico 2026/2027 erano state assegnate 30 ore settimanali di sostegno. I ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non hanno espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né la domanda risarcitoria e ha disposto un'istruttoria. Ha ordinato all'Istituto comprensivo di depositare entro 30 giorni una relazione documentata che indichi la data di riconoscimento delle 30 ore settimanali di sostegno e chiarisca se e quando, per il 2025/2026, siano state quantificate nel PEI le ore di assistenza specialistica, inoltrata al Comune la relativa richiesta e attivato il servizio. Ha ordinato ai ricorrenti, nello stesso termine, di riferire sulle medesime circostanze e di precisare se intendano insistere nella domanda risarcitoria nonostante la richiesta di cessazione della materia del contendere. La decisione sulla cessazione della materia del contendere, sulle domande nel merito e sulle spese è stata riservata. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 25 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
la previsione di un numero di ore di sostegno, sensibilmente inferiore all’orario di frequenza scolastica del minore, non appare congruamente motivata, con riferimento alle specifiche esigenze del minore, portatore di handicap in situazione di gravità. ex art. 3 comma 3 della legge 104/92 ed invalido civile, con diritto all’indennità di accompagnamento;
Nella precedente fase cautelare, il TAR ha considerato rilevante la condizione di gravità del minore nel valutare l'insufficienza motivazionale delle ore di sostegno previste in misura inferiore all'orario scolastico.
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