Ordinanza n. 16010/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego implicito o mancato rilascio dell’autorizzazione ad accedere al fascicolo informatico del giudizio R.G. n. 9004/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Un candidato che aveva partecipato alla stessa procedura concorsuale nazionale, collocandosi al 299° posto con 118,25 punti, ha chiesto l’autorizzazione a visualizzare ed estrarre copia degli atti del giudizio, per valutare un eventuale intervento volontario. Ha rappresentato di avere risposto «nessuna profilassi» al quesito identificato dal codice ssm20261114, contestato nel ricorso principale come quesito n. 34 della prova generale, e che la decisione potrebbe incidere indirettamente sulla sua posizione in graduatoria. Non risultano ulteriori motivi di contestazione: la domanda riguarda l’accesso al fascicolo processuale da parte del terzo che intende valutare l’intervento.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza e autorizzato il difensore del richiedente a visualizzare ed estrarre copia degli atti e dei documenti del fascicolo telematico. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’accesso, la delibazione dell’astratta pertinenza tra la controversia e la sfera giuridica del terzo, nonché l’assenza di una richiesta manifestamente pretestuosa o emulativa. Tali condizioni sussistono perché l’istante ha partecipato alla medesima procedura, la controversia riguarda lo stesso quesito e l’esito può incidere sulla sua posizione in graduatoria; non sono state sollevate obiezioni dalle parti e non emergono specifiche esigenze di riservatezza. Resta impregiudicata ogni valutazione sull’ammissibilità dell’eventuale intervento. Spese non liquidate.
Norme richiamate
art. 17, comma 3, d.P.C.S. 28 luglio 2021
l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 consente, previa autorizzazione del giudice, l’accesso al fascicolo informatico a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio;
L’accesso al fascicolo informatico può essere autorizzato dal giudice al terzo che intenda valutare un intervento volontario nel giudizio.
Massime di principio
- L’autorizzazione all’accesso al fascicolo informatico richiesta da un terzo che intenda valutare un intervento volontario richiede una delibazione limitata all’astratta pertinenza tra la controversia e la sfera giuridica dell’istante e all’assenza di manifesta pretestuosità o intento emulativo della richiesta.
- L’accesso al fascicolo per valutare un eventuale intervento non comporta una decisione anticipata sull’ammissibilità dell’intervento, che resta riservata al Collegio nella sede propria.
Come è indicizzato
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