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Ordinanza

Ordinanza n. 16011/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202606935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l’istanza, senza spese. Il Comune è destinatario del ricorso introduttivo e, quindi, parte del rapporto processuale, non terzo estraneo che intenda intervenire volontariamente. L’autorizzazione prevista per i terzi non è pertanto necessaria né utilizzabile per acquisire gli atti in vista della costituzione: il Comune può accedere al fascicolo con l’ordinaria costituzione in giudizio, anche solo formale.

TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Istanza del Comune di Tarquinia volta a ottenere autorizzazione all’accesso al fascicolo informatico del giudizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

La controversia

Nel giudizio promosso dalla società contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comune di Tarquinia ha chiesto di poter visionare ed estrarre copia degli atti e dei documenti allegati al ricorso, per predisporre la propria costituzione in giudizio. L’istanza è stata esaminata come richiesta di autorizzazione giudiziale all’accesso al fascicolo informatico.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, d.P.C.S. 28 luglio 2021

    l’art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021 disciplina l’accesso al fascicolo informatico, distinguendo la posizione delle parti e dei difensori muniti di procura, per i quali l’accesso è consentito senza necessità di autorizzazione giudiziale, da quella dei terzi che intendano intervenire volontariamente nel giudizio, per i quali è invece prevista una specifica autorizzazione del giudice;

    Le parti e i difensori muniti di procura accedono al fascicolo senza autorizzazione giudiziale; l’autorizzazione è prevista per i terzi che intendano valutare l’intervento volontario.

Massime di principio

  • L’autorizzazione giudiziale all’accesso al fascicolo informatico prevista per i terzi è funzionale a consentire a chi è estraneo al giudizio di conoscere gli atti prima di valutare un eventuale intervento volontario; non può essere usata per sostituire le ordinarie modalità di accesso proprie di chi è già parte del rapporto processuale.
  • Il destinatario del ricorso introduttivo, in quanto parte del rapporto processuale, può accedere al fascicolo informatico mediante la costituzione in giudizio, anche solo formale, e non deve richiedere l’autorizzazione riservata ai terzi.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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