Cassazione Penale, Sentenza n. 23905/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/12/2024 del Tribunale di Grosseto che aveva accolto la richiesta del condannato di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. con riguardo a due pronunce irrevocabili (sentenza ex art. 444 Trib. Pisa 18/07/2017 per art. 73 co.5 DPR 309/1990; sentenza GUP Trib. Grosseto 15/11/2021 per art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/1990). Il Procuratore ha censurato l'ordinanza per violazione dell'art. 666 comma 2 c.p.p., sostenendo che l'istanza del 27/09/2024 era mera riproposizione di una precedente istanza presentata dal difensore il 16/11/2023 e già decisa con provvedimento del G.E. del 24/01/2024, dovendo quindi essere dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha motivato che l'art. 666 comma 2 c.p.p. configura una preclusione processuale: la richiesta che costituisca mera riproposizione basata sui "medesimi elementi" di una precedente istanza già respinta deve essere dichiarata inammissibile. Nel caso di specie l'istanza personale del 27/09/2024 non ha apportato nuovi elementi rispetto a quella del 16/11/2023 già decisa il 24/01/2024, quindi il Tribunale di Grosseto avrebbe dovuto respingerla per inammissibilità; la violazione del divieto di re-proposizione ha determinato l'annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 666 comma 2 cod. proc. pen.
Configura una preclusione processuale che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione di altra già rigettata, salvo che siano dedotti fatti o questioni nuovi non esaminati nella precedente decisione.
Norma sulla disciplina della continuazione; l'ordinanza impugnata aveva applicato questa norma per cumulare le pene relative a più pronunce irrevocabili.
Norma sostanziale in materia di stupefacenti; indicata per identificare i reati oggetto delle pronunce irrevocabili che sono state valutate ai fini della continuazione.
Norma sul giudizio abbreviato o patteggiamento; citata perché una delle pronunce irrevocabili richiamate è stata emessa ex art. 444.
Massime di principio
- In sede di esecuzione vige la preclusione processuale: non è ammessa la riproposizione di una richiesta già rigettata se fondata sui medesimi elementi; il giudice deve dichiararla inammissibile ai sensi dell'art. 666 comma 2 c.p.p.
- Una nuova istanza è ammissibile solo se introduce elementi, fatti o questioni diversi e non già esaminati nella precedente decisione; la semplice modifica formale (es. presentazione personale anziché tramite difensore) non elimina la preclusione.
- La violazione del divieto di re-proposizione può determinare l'annullamento senza rinvio del provvedimento che ha erroneamente riesaminato la stessa istanza.
- Quando si chiede il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. dopo un precedente rigetto, è necessario documentare esplicitamente i nuovi elementi (nuove prove, fatti sopravvenuti, errori procedurali non già trattati) affinché la domanda sia ricevibile.
- In caso di dubbio, il percorso corretto è impugnare il precedente rigetto (se opponibile) o acquisire nuovi elementi prima di riproporre la domanda; riproposizioni puramente dilatorie o formali vanno evitate perché inefficaci e sanzionate con inammissibilità.
- La nozione di "giudicato esecutivo" va intesa come preclusione: non coincide necessariamente con il giudicato nel senso sostanziale, ma rappresenta la stabilizzazione procedurale dell'accertamento che impedisce duplicazioni inutili.
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