Ordinanza n. 710/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del giudizio di inidoneità al conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale a Professore di Prima Fascia espresso nei confronti della ricorrente dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 12/B1- Diritto commerciale- reso noto a partire dal 06.11.2025; dei giudizi individuali e collegiali espressi nei confronti di parte ricorrente nell'anzidetta procedura di abilitazione del verbale n. -OMISSIS- ove lesivo per la ricorrente; del verbale n. -OMISSIS- ove lesivo per la ricorrente; di tutti gli altri verbali della procedura ove lesivi per la ricorrente; del Bando di Concorso di cui al D.D. 1796 del 27.10.2023 ove lesivo per la ricorrente; di tutti gli altri atti connessi e consequenziali al giudizio di inidoneità, ancorché non noti, ove lesivi per la ricorrente; nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti a procedere alla rivalutazione della ricorrente anche mediante Commissione in nuova composizione e per l'adozione di ogni altro provvedimento giurisdizionale idoneo a tutelare le ragioni della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità al conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia, unitamente ai giudizi individuali e collegiali, ai verbali della procedura e al bando, in quanto lesivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione giudicatrice nell'ambito della procedura per l'Abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale, chiedendo anche la rivalutazione, eventualmente da parte di una Commissione in diversa composizione. Ha dedotto censure avverso i giudizi individuali e collegiali e, in particolare, contestato la valutazione dei lavori monografici, sostenendo che a uno di essi avrebbe dovuto essere riconosciuta natura trattatistica, nonché la valutazione di prossimità delle ulteriori pubblicazioni rispetto al tema dei lavori monografici. Ha domandato cautelarmente la sospensione degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il periculum in mora, poiché il pregiudizio lamentato non presentava i requisiti di gravità e irreparabilità richiesti dall'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha escluso che i giudizi individuali e collegiali manifestassero profili evidenti di irragionevolezza o erroneità. In particolare, dal ricorso non emergeva in che modo il riconoscimento della natura trattatistica di uno dei lavori monografici avrebbe potuto condurre a un diverso giudizio; inoltre, non risultava erronea la valutazione di prossimità delle ulteriori pubblicazioni rispetto al tema dei lavori monografici, precisando che tale prossimità non implica identità di materia. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per concessione dell’invocata misura cautelare
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, compresi un pregiudizio grave e irreparabile e un fumus boni iuris valutato sommariamente; in assenza di tali presupposti la domanda di sospensione deve essere rigettata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un giudizio di inidoneità in una procedura di abilitazione scientifica nazionale richiede la presenza di un pregiudizio grave e irreparabile, oltre a un fumus boni iuris desumibile da profili non meramente opinabili di illegittimità.
- La valutazione cautelare dei giudizi individuali e collegiali della commissione può condurre al rigetto della domanda quando gli atti non manifestino, prima facie, evidenti profili di irragionevolezza o erroneità.
- La contestazione della qualificazione di un lavoro monografico come non trattatistico deve indicare in modo concreto come il diverso inquadramento avrebbe potuto incidere sull'esito della valutazione; la mera contestazione astratta non è sufficiente in sede cautelare.
- La valutazione della prossimità tematica delle pubblicazioni ulteriori rispetto ai lavori monografici non presuppone l'identità della materia: prossimità e medesimezza dell'oggetto sono concetti distinti.
Come è indicizzato
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