Sentenza del 07/04/2016 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamenti bancari - autorizzazione alle indagini finanziarie - necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha eccepito la mancata produzione dell'autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle indagini finanziarie. La contestazione riguardava non solo l'autorizzazione relativa ai rapporti bancari direttamente intestati al contribuente, ma anche quella concernente gli ulteriori soggetti titolari di rapporti bancari che l'Ufficio aveva ritenuto presuntivamente riconducibili alla sfera giuridica del contribuente.
La decisione
La sentenza ha stabilito che l'autorizzazione alle indagini finanziarie è necessaria e deve essere prodotta in giudizio quando il contribuente ne contesti specificamente l'esistenza o la validità. In tal caso, l'Ufficio deve dimostrare documentalmente di essere munito dell'autorizzazione, producendo sia quella relativa al contribuente accertato sia quelle riguardanti gli eventuali soggetti terzi i cui rapporti bancari siano stati utilizzati perché ritenuti riconducibili al contribuente. La mancata produzione della documentazione autorizzativa può quindi compromettere l'utilizzabilità degli elementi bancari posti a fondamento dell'accertamento.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie in materia tributaria
L'acquisizione e l'utilizzo dei dati bancari presuppongono una specifica autorizzazione dell'autorità competente. Se il contribuente solleva una contestazione specifica, l'Amministrazione deve produrre in giudizio la relativa autorizzazione.
Massime di principio
- In caso di contestazione specifica, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza e la riferibilità dell'autorizzazione alle indagini finanziarie, non essendo sufficiente un richiamo generico all'attività istruttoria.
- Quando l'accertamento utilizza rapporti bancari intestati a soggetti diversi dal contribuente, l'Ufficio deve documentare anche le autorizzazioni relative a tali soggetti.
- La riferibilità presuntiva di un conto o rapporto bancario al contribuente non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di rispettare e dimostrare i presupposti formali dell'indagine.
- Il contribuente deve formulare un'eccezione puntuale sulla mancanza o sull'irregolarità dell'autorizzazione; una contestazione generica potrebbe non essere sufficiente.
- In una situazione analoga, occorre verificare sia il contenuto dell'autorizzazione sia la sua estensione soggettiva, temporale e oggettiva rispetto ai rapporti bancari effettivamente utilizzati nell'accertamento.
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