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Sentenza

Sentenza n. 4489/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza numero 3462/2025 emessa in data 6 maggio 2025, dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202506936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3462/2025, recante condanna al pagamento della retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3462/2025, pubblicata il 6 maggio 2025, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere la retribuzione professionale docente per il periodo indicato nella causa civile, per complessivi euro 1.383,78 oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 novembre 2025. È stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero provvedesse al pagamento. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché la sentenza era stata notificata in forma esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava alcun adempimento del Ministero, il Collegio ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Le spese, pari a euro 500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base generale dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre la penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stata applicata per la condanna al pagamento della penalità di mora in caso di ritardata esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione; il TAR lo ha considerato decorso prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l'Amministrazione non dia spontanea esecuzione al comando giudiziale.
  • La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione destinataria e impone a quest'ultima di conseguire concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuti dal giudice civile.
  • L'accoglimento dell'azione di ottemperanza presuppone, in presenza di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, la verifica del passaggio in giudicato della sentenza, della sua notificazione in forma esecutiva, del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e dell'inerzia dell'Amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d'ora un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza della parte interessata in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e può decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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