Sentenza n. 8392/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cassino, sez. lavoro, n. 814/2023, resa pubblica in data 27.11.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza dell'Amministrazione e l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, n. 814/2023. Tale pronuncia aveva dichiarato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare tale somma per l'anno scolastico 2020/2021. La ricorrente ha allegato l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero, pur costituendosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa l'avvenuta corretta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente l'inottemperanza del Ministero. Ha precisato che l'ottemperanza relativa a una pronuncia del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare il comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione e ad adottare le misure necessarie per l'attuazione del giudicato, senza integrare il contenuto della sentenza civile né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente, spettava al Ministero fornire la prova dell'esatto adempimento, ma tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, autorizzato a sostituirsi all'Amministrazione e a superare il dissenso di altre amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori di legge, per spese processuali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del ricorso per ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie all'esecuzione del titolo, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 1 l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
È richiamata quale base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudice ordinario alla docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, incluse quelle rese in funzione di giudice del lavoro, quando l'Amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal titolo.
- Quando l'ottemperanza riguarda una sentenza civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha natura meramente esecutiva e deve limitarsi all'accertamento di un comportamento omissivo o elusivo e all'adozione delle misure necessarie per l'attuazione del titolo, senza integrare il contenuto della sentenza o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento di un obbligo risultante da una sentenza esecutiva, l'Amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e prova dell'esatto adempimento; la mancata produzione di tali elementi consente di accertare l'inottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato all'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di sostituirsi all'Amministrazione inadempiente per dare attuazione al titolo giudiziale.
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