Cassazione Penale, Sentenza n. 2878/2022 del 25/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere: il ricorrente ha dedotto sopravvenuta insussistenza o affievolimento delle esigenze cautelari, richiamando in particolare il peggioramento delle condizioni di salute di uno dei suoi figli (documentato da certificazione del 12 marzo 2021), il decorso del tempo dall'applicazione della misura (dal 4 febbraio 2019) e la proporzione della misura rispetto alla pena inflitta nel giudizio di merito (4 anni e 8 mesi), sicché avrebbe dovuto essere valutata una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia fornito motivazione non illogica negando rilevanza alle condizioni del figlio in quanto preesistenti all'applicazione della misura e non dimostrato il ruolo di cura del ricorrente antecedente alla custodia cautelare; ha confermato la proporzionalità e l'adeguatezza della custodia in carcere alla luce della particolare gravità della condotta (rapina pluriaggravata e lesioni gravissime), della ferocia dell'aggressione e dei precedenti penali. Ha inoltre affermato che il mero decorso del tempo non incide automaticamente sulle esigenze cautelari. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la mancata valutazione di elementi nuovi; la Corte ha ritenuto che gli elementi addotti fossero preesistenti all'applicazione della misura e dunque non idonei a mutare il quadro cautelare, respingendo il vizio dedotto
art. 275 commi 2 e 3 cod. proc. pen.
art. 275 c.p.p., commi 2 e 3
Richiamato in relazione al principio di adeguatezza e proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto adeguata la custodia cautelare in ragione della gravità del reato, della ferocia dell'azione e dei precedenti del ricorrente, ritenendo la motivazione del giudice di merito sufficiente
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; non oggetto di valutazione nel merito del ricorso
Massime di principio
- La documentazione relativa alla situazione familiare o alla salute di terzi incide sul giudizio di custodia cautelare solo se costituisce elemento nuovo rispetto al quadro conosciuto al momento dell'applicazione della misura e se è provato il concreto legame di cura del ricorrente verso la persona assistita prima dell'applicazione della misura
- Il mero decorso del tempo rispetto all'applicazione della misura cautelare non è sufficiente, di per sé, a determinare revoca o sostituzione: il tempo può costituire elemento ulteriore da valutare unitamente ad altri fatti nuovi e rilevanti
- La gravità della condotta e la sussistenza di precedenti penali continuano a pesare fortemente nella conferma della custodia in carcere; tali fattori possono giustificare il mantenimento di misure afflittive nonostante circostanze personali del detenuto
- Quando si invoca la proporzionalità della misura in relazione alla pena inflitta o alla parte di pena già scontata, è necessario fornire argomentazioni probatorie e circostanziate che dimostrino come esigenze cautelari specifiche possano essere soddisfatte con misure meno afflittive
- La decisione di riesame deve essere motivata chiaramente: per ottenere successo il ricorrente deve produrre elementi nuovi, specifici e provati, e dimostrare la loro idoneità a mutare il bilanciamento delle esigenze cautelari
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