Cassazione Civile, Ordinanza n. 27870/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva tra proprietari di fondi confinanti derivati dal frazionamento di un’originaria particella. I proprietari di uno dei fondi agivano chiedendo la riduzione in pristino e il risarcimento danni, assumendo che il vicino avesse occluso una canaletta di raccolta delle acque meteoriche posta sul confine e avesse realizzato un muro all’interno della loro proprietà. Il convenuto sosteneva che l’interramento della canaletta era avvenuto in base a un accordo col dante causa degli attori e che il muro da lui costruito ricadeva interamente nel proprio fondo; in via riconvenzionale chiedeva inoltre l’accertamento del confine rispetto a un passaggio pedonale e carrabile. In primo grado le domande di riduzione in pristino venivano rigettate. In appello gli originari attori impugnavano solo il capo relativo al muro, deducendo che la CTU, specie nei chiarimenti, aveva invece accertato che un tratto del muro ricadeva nella loro proprietà. La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione e ordinava la demolizione del tratto di muro ricadente nel fondo degli appellanti. Il ricorrente per cassazione articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il mancato appello sul capo relativo alla canaletta e al relativo accordo sul confine avrebbe formato giudicato interno preclusivo di una diversa collocazione del confine anche quanto al muro; con il secondo denunciava violazione dell’art. 112 c.p.c. e errata qualificazione della domanda, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe impropriamente trattato la domanda come regolamento di confini ex art. 950 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’accordo per comportamento concludente riguardava solo l’interramento della canaletta e il diverso confine orientale tra le proprietà, non anche il confine settentrionale sul quale insisteva il tratto di muro contestato; ha inoltre osservato che la domanda di demolizione del muro non contrastava con gli accertamenti svolti in primo grado. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la Corte d’appello non aveva pronunciato oltre i limiti del petitum, ma si era limitata ad accertare se il muro realizzato dal convenuto fosse in parte ubicato sul fondo degli attori, facendo legittimo riferimento alla CTU già espletata. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al capo effettivamente deciso; l’accertamento relativo a un diverso confine e a una diversa pretesa non si estende automaticamente ad altri segmenti del confine non coinvolti dalla precedente statuizione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per censurare la violazione di legge asseritamente commessa dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale dedotto per censurare la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione alla pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, per decidere sulla domanda di rimozione di un manufatto, accerta incidenter tantum la sua collocazione rispetto al confine rilevante, senza attribuire alle parti una domanda diversa da quella proposta.
art. 950 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere una errata qualificazione della domanda; la Corte non accoglie la censura perché la decisione di merito è rimasta nei limiti dell’accertamento richiesto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato si estende solo al capo effettivamente deciso e ai suoi effetti necessari; non può essere esteso a questioni diverse o a diversi segmenti del rapporto materiale non coperti dalla precedente statuizione.
- Il mancato appello contro un capo di sentenza non preclude la riproposizione di una domanda che si fondi su un diverso titolo fattuale o su un diverso tratto del bene controverso, quando il precedente accertamento non abbia riguardato quel diverso profilo.
- Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice, per pronunciarsi sulla domanda proposta, compie gli accertamenti tecnici necessari sulla collocazione materiale di un manufatto rispetto al confine, senza mutare il thema decidendum.
- In controversie tra proprietari confinanti, la domanda di demolizione di un manufatto deve essere decisa sulla base dell’effettiva ubicazione del manufatto rispetto ai confini risultanti dagli atti e dalla consulenza tecnica, non sulla base di affermazioni generiche circa un preteso accordo su un diverso confine.
- La regolazione delle spese nei giudizi di più gradi può tener conto dell’esito complessivo della lite; la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in presenza di soccombenza reciproca.
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