Ordinanza n. 3385/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 di revoca del programma speciale di protezione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del 7 gennaio 2026, notificata il 18 febbraio 2026, con cui la Commissione Centrale ex art. 10 l. 82/1991 ha disposto la revoca del programma speciale di protezione, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la revoca era stata preceduta da una relazione della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo dell’11 dicembre 2025, confermativa del parere favorevole alla revoca già espresso il 25 agosto 2025, nonostante il diverso parere della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. La DNAA ha ritenuto la condotta del collaboratore assolutamente grave e incompatibile con lo status protetto e con gli obblighi di correttezza a lui imposti. In particolare, gli erano contestate condotte oggetto di avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., relative a reati aggravati dal metodo mafioso e a una vicenda riguardante il figlio, nonché plurime violazioni degli obblighi connessi al programma: ripetuti contatti con soggetti pregiudicati per reati gravi, rifiuto di trasferimento in altra località protetta e utilizzo di utenze telefoniche non consentite. La relazione valorizzava inoltre i contatti e le videochiamate con il figlio, rimasto fuori dal circuito tutorio e residente nel territorio di origine, anche alla presenza di persone offese dai reati contestati e di altri soggetti, con conseguente rischio per la sicurezza del collaboratore.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. In sede di sommario esame, ha ritenuto che le plurime risultanze istruttorie e la gravità delle contestazioni formulate nei confronti del collaboratore rendessero il ricorso privo di elementi di fondatezza. In particolare, il giudice ha valorizzato la relazione articolata e approfondita della DNAA, il parere favorevole alla revoca, le condotte contestate come incompatibili con lo status di collaboratore protetto e le ulteriori violazioni degli obblighi del programma. L’ordinanza precisa che la delibera impugnata rimette comunque all’autorità provinciale di pubblica sicurezza competente l’adozione delle misure ordinarie di tutela e segnala la posizione del ricorrente al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 10 l. 82/1991
La Commissione Centrale è indicata quale autorità che ha adottato la delibera di revoca del programma speciale di protezione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 415-bis c.p.p.
È richiamato in relazione all’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato nell’ambito di un procedimento per reati aggravati dal metodo mafioso; la mera contestazione, insieme alle ulteriori risultanze istruttorie, è stata valorizzata nella valutazione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di una delibera di revoca di un programma speciale di protezione può essere respinta per difetto del fumus boni iuris quando il provvedimento sia sorretto da una relazione istruttoria articolata e approfondita dell’autorità antimafia e da plurime contestazioni di condotte incompatibili con lo status protetto.
- Ai fini della valutazione cautelare sulla revoca di un programma speciale di protezione, possono assumere rilievo sia la contestazione di reati aggravati dal metodo mafioso, anche nella fase delle indagini preliminari, sia le violazioni degli specifici obblighi connessi al programma, quali contatti non autorizzati con soggetti pregiudicati, rifiuto del trasferimento in altra località protetta e uso di utenze telefoniche non consentite.
- La gravità delle condotte del collaboratore può essere valutata anche in relazione al rischio prodotto dai contatti con soggetti rimasti fuori dal circuito tutorio e residenti nel territorio di origine, soprattutto quando tali contatti coinvolgano persone offese o altri soggetti collegati ai fatti criminosi.
- La revoca del programma speciale di protezione non esclude, di per sé, che la delibera rimetta all’autorità provinciale di pubblica sicurezza la valutazione e l’eventuale adozione di ordinarie misure di tutela.
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