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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17503/2022 del 04/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente contestava che il diniego della liberazione anticipata per il semestre 29/06/2018-29/12/2018 fosse motivato esclusivamente su un unico episodio disciplinare (sanzione grave: esclusione dalle attività per 7 giorni, comminata il 4/10/2018). Sosteneva che si trattò di un episodio isolato, probabilmente dovuto a condizioni di salute (aveva chiesto anche differimento pena per gravi condizioni di salute), e che i giudici avrebbero dovuto valutare il comportamento complessivo del semestre senza dar peso indebito a quell'episodio o considerare rilevante un comportamento riferibile ad altro semestre già sanzionato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che la sanzione disciplinare del 4/10/2018 fosse collegata all'inosservanza di ordini e prescrizioni e all'incapacità del detenuto di rapportarsi correttamente con gli interlocutori, elementi che, nel concreto, compromettevano la partecipazione all'opera rieducativa nel semestre valutato. Il Tribunale ha ritenuto la motivazione adeguata, conforme ai criteri dell'art. 54 Ord. pen. e dell'art. 103 d.P.R. n. 230/2000, e ha constatato la mancata prova, da parte del ricorrente, del nesso tra le condizioni di salute e il comportamento sanzionato. Conseguentemente il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)

    La liberazione anticipata richiede la valutazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel semestre di riferimento, misurata sulla condotta esteriore e sulla partecipazione effettiva al percorso risocializzante; non è richiesta la dimostrazione dell'avvenuto effetto rieducativo.

  • art. 103 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Gli elementi per valutare la partecipazione al percorso rieducativo si riferiscono alla condotta esteriore del detenuto; le relazioni di servizio e i rapporti disciplinari vanno considerati concretamente e comparati nel giudizio complessivo del semestre.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la pronuncia sulle spese del procedimento; qui applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La valutazione per la liberazione anticipata riguarda la partecipazione al percorso rieducativo nel semestre considerato, basata su condotte esteriori; non è necessario dimostrare il pieno reinserimento sociale.
  • Un episodio disciplinare grave può pregiudicare la concessione del beneficio se, nella sua concreta portata, rivela incapacità del detenuto a partecipare al percorso rieducativo; va comunque comparato con gli altri elementi positivi presenti nel semestre.
  • Le condizioni di salute invocate come giustificazione del comportamento sanzionato devono essere provate e devono essere idonee a spiegare il concreto episodio disciplinare; l'allegazione generica non è sufficiente.
  • I giudici si fondano sulle relazioni del personale penitenziario: la difesa deve fornire elementi probatori autosufficienti per contrastare la valutazione contenuta in tali relazioni.
  • La motivazione del diniego deve essere congrua e logica; un ricorso che si limiti ad affermare opinioni contrarie senza provare l'inesattezza dei fatti difficilmente otterrà accoglimento.

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