Corte di giustizia, Sentenza C-419/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2024. — CN contro Nemzeti Földügyi Központ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto di proprietà – Usufrutto su terreni agricoli – Normativa nazionale che pone fine ex lege e senza indennizzo al diritto di usufrutto – Sentenza di accertamento di inadempimento – Reiscrizione nel registro fondiario di un usufrutto precedentemente cancellato, senza esame della legittimità dell’iscrizione iniziale – Carattere definitivo dell’iscrizione iniziale». — Causa C-419/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affrontato il problema della reiscrizione di un usufrutto su terreno agricolo in Ungheria, cancellato in esecuzione di una normativa poi dichiarata contraria agli articoli 63 TFUE e 17 della Carta. Ha stabilito che la reiscrizione resta compatibile con il diritto UE anche se l’iscrizione originaria dell’usufrutto poteva essere illegittima secondo il diritto nazionale allora applicabile. Il principio di certezza del diritto e l’esigenza di dare piena esecuzione alla precedente sentenza di inadempimento prevalgono, salvo ostacoli oggettivi e legittimi che nel caso di specie non ricorrevano.
Libera circolazione dei capitali e diritto di proprietà: legittimità della reiscrizione nel registro fondiario di un usufrutto agricolo cancellato in esecuzione di una normativa nazionale poi ritenuta contraria al diritto UE, anche se l’iscrizione originaria era illegittima
La questione giuridica
Se gli articoli 63 TFUE e 17 della Carta ostino a una normativa nazionale che impone la reiscrizione nel registro fondiario di un usufrutto su terreno agricolo, cancellato in esecuzione di una normativa nazionale incompatibile con il diritto UE, senza prevedere un controllo sulla legittimità dell’iscrizione originaria, quando tale iscrizione iniziale era a sua volta contraria alla normativa nazionale allora applicabile.
Principio di diritto
Gli articoli 63 TFUE e 17 della Carta non ostano a che uno Stato membro disponga la reiscrizione nel registro fondiario di un usufrutto agricolo cancellato in esecuzione di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, anche se l’iscrizione iniziale dell’usufrutto era contraria alla normativa nazionale applicabile al momento della sua iscrizione. La reiscrizione è una misura idonea a ripristinare la situazione conforme al diritto UE; la mera illegittimità originaria dell’iscrizione non costituisce, di per sé, un ostacolo oggettivo e legittimo tale da impedire il ripristino del diritto, soprattutto quando l’usufrutto era stato definitivamente registrato e pacificamente goduto per anni.
Norme richiamate
- Articolo 63 TFUE
- Articolo 65 TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 260, paragrafo 1, TFUE
- Legge ungherese n. V del 2013 (codice civile)
- Decreto governativo 171/1991
- Legge ungherese n. LV del 1994 sui terreni coltivabili
- Legge ungherese n. CXVII del 2001
- Legge ungherese n. CCXIII del 2012
- Legge ungherese n. CXXII del 2013 relativa alla vendita di terreni agricoli e forestali
- Legge ungherese n. CCXII del 2013 sulle misure transitorie
- Legge ungherese n. CXLI del 1997 sul registro fondiario
- Legge ungherese n. CL del 2021 recante modifica di talune leggi agricole
Libera circolazione dei capitali e reiscrizione di un usufrutto agricolo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Győri Törvényszék (Corte di Győr, Ungheria) in una controversia tra la proprietaria di un terreno agricolo, CN, e l’autorità fondiaria ungherese, con intervento dell’usufruttuario GW. La questione nasce dalla reiscrizione nel registro fondiario di un usufrutto precedentemente cancellato in applicazione di una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione.
Fatti e quadro normativo nazionale
Nel 2001 una società proprietaria del fondo e GW conclusero un contratto di usufrutto, iscritto nel registro fondiario nel gennaio 2002. CN divenne proprietaria del terreno nel 2012. Nel 2015 il diritto di usufrutto di GW fu cancellato d’ufficio in base alla normativa ungherese che faceva cessare gli usufrutti agricoli detenuti da soggetti non parenti stretti del proprietario.
Dopo la sentenza della Corte del 21 maggio 2019, Commissione/Ungheria (C‑235/17), che aveva dichiarato incompatibile con l’articolo 63 TFUE e con l’articolo 17 della Carta l’estinzione ex lege di tali usufrutti, il legislatore ungherese introdusse una disciplina che consentiva la reiscrizione dei diritti cancellati. In forza di tale disciplina, nel 2022 GW ottenne la reiscrizione del suo usufrutto.
La questione del giudice del rinvio
CN contestava la reiscrizione sostenendo che l’usufrutto era stato originariamente iscritto in modo illegittimo, poiché la normativa ungherese applicabile al momento dell’iscrizione non consentiva più la registrazione di usufrutti a favore di cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 2002. Il giudice del rinvio osservava che l’iscrizione iniziale era divenuta definitiva e che la nuova legge non prevedeva un esame della legittimità originaria dell’iscrizione, pur dovendo dar seguito alla precedente sentenza di inadempimento.
Ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo ungherese. Ha ricordato che l’obiezione secondo cui le norme UE invocate sarebbero inapplicabili al caso di specie riguarda il merito e non la ricevibilità, salvo che sia manifesto il difetto di pertinenza. Nel caso concreto non era manifesto che l’articolo 63 TFUE e l’articolo 17 della Carta fossero estranei alla controversia, poiché il bene era di proprietà di una residente in Germania e l’operazione incideva su investimenti immobiliari transfrontalieri.
Esistenza di una restrizione alla libera circolazione dei capitali
La Corte ha ribadito che gli investimenti immobiliari effettuati da non residenti rientrano nella nozione di movimenti di capitali di cui all’articolo 63 TFUE. La normativa contestata, imponendo la reiscrizione di un usufrutto a favore di un terzo, diminuiva il valore del terreno e limitava il godimento del bene da parte del proprietario, con effetto dissuasivo sugli investimenti transfrontalieri. Essa costituiva quindi una restrizione alla libera circolazione dei capitali.
Giustificazione della misura e proporzionalità
La Corte ha ritenuto che l’obiettivo della nuova normativa ungherese fosse legittimo: eseguire la sentenza Commissione/Ungheria e ripristinare i diritti degli usufruttuari privati illegittimamente dei loro diritti. Tale finalità costituisce un motivo imperativo di interesse generale e lo Stato membro era tenuto, in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE, a dare esecuzione alla sentenza di inadempimento.
Quanto alla proporzionalità, la Corte ha osservato che la misura era coerente con l’obiettivo perseguito e non appariva eccedere quanto necessario. In particolare, l’asserita illegittimità originaria dell’iscrizione non costituiva un ostacolo oggettivo e legittimo sufficiente a impedire la reiscrizione: il contratto era stato concluso validamente secondo la normativa vigente al momento della sua stipula, l’usufrutto era stato iscritto definitivamente e goduto per lungo tempo, e l’eventuale irregolarità avrebbe potuto essere sanzionata con mezzi meno incisivi.
Articolo 17 della Carta e diritto di proprietà
La Corte ha precisato che la nuda proprietà di CN era stata acquisita legalmente, ma non lo era la piena proprietà derivata dalla cancellazione illegittima dell’usufrutto di GW. Poiché tale acquisizione piena era avvenuta in violazione dell’articolo 63 TFUE e dell’articolo 17 della Carta, essa non poteva essere considerata un acquisto legalmente protetto ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1. Di conseguenza, la reiscrizione dell’usufrutto non costituiva una limitazione indebita del diritto di proprietà di CN.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha concluso che gli articoli 63 TFUE e 17 della Carta non ostano alla normativa nazionale che impone la reiscrizione dell’usufrutto su una parcella agricola, cancellato in esecuzione di una disciplina nazionale contraria al diritto dell’Unione, anche se l’iscrizione iniziale era contraria alla normativa nazionale applicabile al momento dell’iscrizione. Il solo fatto che l’iscrizione originaria fosse illegittima non impedisce, di per sé, il ripristino del diritto nel registro fondiario.
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