Cassazione Penale, Sentenza n. 23868/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Hichami era stato condannato dal Giudice di Pace di Treviglio, in data 11/01/2021, a euro 10.000 di multa per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, D.Lvo 286/1998. Non avendo impugnato nei termini la sentenza, questa divenne irrevocabile. Nel 2023 la difesa chiese la restituzione del termine per proporre impugnazione (sostenendo, tra l'altro, la sussistenza della causa estintiva prevista dall'art. 103, comma 17, D.L. 34/2020 in ragione della domanda di emersione e del successivo rilascio del permesso di soggiorno) e, in subordine, contestò la quantificazione della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale per la recidiva insussistente e l'assenza di precedenti; il Tribunale di Bergamo accolse l'istanza di restituzione con ordinanza del 2 maggio 2023 e il ricorrente propose un impugnazione poi qualificata dalla Corte come ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 2/05/2023 perché emessa da giudice funzionalmente incompetente ai sensi dell'art. 175, comma 4, c.p.p. (la decisione sulla restituzione del termine doveva essere presa dalla Corte di cassazione, essendo la sentenza impugnata inappellabile e soggetta a ricorso per cassazione). Ha poi ritenuto che l'atto presentato dalla difesa, qualificato come "appello" avverso una sentenza alla sola pena della multa, dovesse intendersi come ricorso per cassazione ma è inammissibile per tardività (depositato il 17/05/2023 oltre il termine di 15 giorni). Per tali motivi il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lvo 286/1998, art. 14, comma 5-ter
Norma penale contestata in primo grado (illecito connesso alla normativa sull'immigrazione) che ha determinato la condanna alla sola pena pecuniaria; la Corte non ha riesaminato il merito della condanna, avendo deciso su questioni processuali.
D.L. 34/2020, art. 103, comma 17
La difesa sosteneva che l'accoglimento della "domanda di emersione" e il rilascio del permesso di soggiorno avrebbero determinato l'estinzione del reato; la questione era dedotta ma non è stata risolta nel merito dalla Corte, che ha censurato invece profili di competenza e di ammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 175, comma 4
Stabilisce la competenza a decidere sull'istanza di restituzione del termine: la decisione deve essere assunta dal giudice che procede al tempo della presentazione o dal giudice competente sull'impugnazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Bergamo fosse funzionalmente incompetente e ha annullato l'ordinanza senza rinvio.
Codice di procedura penale, artt. 544, comma 1 e 585, comma 1, lett. c
Determinano il termine di quindici giorni per proporre ricorso (o impugnazione) contro le sentenze con motivazione contestuale; la Corte ha applicato strettamente questo termine e dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
Codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende in caso di responsabilità nella proposizione del ricorso; la Corte, rilevata la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha liquidato euro 3.000 a tale titolo.
Massime di principio
- L'istanza di restituzione del termine deve essere decisa dal giudice competente per l'impugnazione che sarebbe stata proposta: se la sentenza è inappellabile e soggetta a ricorso per cassazione, la decisione sulla restituzione spetta alla Corte di cassazione; una ordinanza adottata da giudice funzionalmente incompetente può essere annullata senza rinvio.
- Le impugnazioni contro sentenze che infliggono soltanto la pena della multa sono in linea generale inappellabili e devono assumere la forma del ricorso per cassazione; la qualificazione formale dell'impugnazione è rilevante e la conversione tardiva o errata non tutela il ricorrente.
- I termini processuali per proporre ricorso in cassazione (15 giorni nei casi di sentenze con motivazione contestuale) sono perentori e l'inosservanza comporta inammissibilità senza valutazione del merito.
- La deduzione di una causa estintiva (es. art. 103, comma 17, D.L. 34/2020) può essere rilevante per il merito, ma se la Corte decide per vizi processuali (competenza, inammissibilità) il merito rimane inesaminato; pertanto va prestata attenzione a proporre tempestivamente i rimedi e ad affidare al giudice corretto la decisione sulla restituzione.
- La mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche o di misure alternative alla pena (sospensione condizionale) può comportare la richiesta, anche da parte della pubblica accusa, di annullamento con rinvio: dunque è importante che il giudice di merito motivi adeguatamente sulla quantificazione della pena e sulle ragioni per negare benefici.
- Proporre ricorsi manifestamente fuori termine o senza la corretta qualificazione può comportare, oltre al rigetto, anche sanzioni economiche (spese e somme alla cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella condotta processuale.
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