Sentenza n. 3745/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione della sentenza n. 5817/2024 del 17 settembre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.500 mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5817/2024, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscere in suo favore euro 2.500 mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, aveva depositato un atto di stile e non aveva fornito elementi ostativi all'esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Ha inoltre accolto la domanda di astreinte, condannando il Ministero al pagamento, per ogni ritardo nell'esecuzione, di una somma pari agli interessi legali calcolati sull'importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all'effettivo adempimento. Le spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge, sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può, su richiesta della parte, imporre una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale soggetto nominabile commissario ad acta nell'ambito organizzativo considerato dalla pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inerzia dell'amministrazione obbligata a eseguire un giudicato, non contrastata da specifici elementi ostativi, giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio o comunque assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione obbligata con facoltà di delega, affinché compia gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Su richiesta della parte, nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.
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