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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5247/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Michael Nobili ha impugnato la sentenza di appello che lo confermava responsabile dei reati di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, contestando: 1) l'utilizzabilità di documenti acquisiti dall'Agenzia delle Entrate per presunta violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con lamentele circa trasferimento di atti amministrativi alla polizia giudiziaria e presunta esclusiva base amministrativa della ricostruzione; 2) la mancanza di prova circa la sua qualità di amministratore di fatto; 3) la ritenuta valenza probatoria di fatture non rinvenute in copia cartacea né registrate ma dedotte dalle causali degli accrediti bancari, richiamando l'art. 21 d.P.R. 633/1972 sui requisiti formali delle fatture.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili per genericità e introdotti tardivamente i rilievi relativi all'inutilizzabilità ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e i "motivi nuovi" concernenti le fatture desunte dalle causali bancarie, richiamando la giurisprudenza che esclude l'automatica inutilizzabilità per violazione dell'art. 220 e richiede l'indicazione specifica degli atti viziati e della loro incidenza. Ha confermato la legittimità dell'utilizzo della documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate (anche in copia) citando gli articoli del codice che permettono l'acquisizione documentale e la tassatività delle ipotesi di inutilizzabilità. Ha inoltre giudicato inammissibile la censura sulla qualifica di amministratore di fatto per difetto di specificità nell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 220 disp. att. cod. proc. pen.

    La violazione dell'art. 220 non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova; l'inutilizzabilità deve essere prevista da norme processuali specifiche e chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare gli atti viziati e la loro incidenza.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Il reato riguarda l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la nozione comprende non solo fatture formalmente corrette ma anche altri documenti rilevanti ai fini fiscali.

  • art. 1, lett. a) d.lgs. n. 74 del 2000

    art. 1, lett. a) d.lgs. n. 74 del 2000

    Definisce la nozione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti includendo documenti aventi analogo valore probatorio ai fini tributari.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Disciplina i requisiti formali delle fatture; la Corte richiama che l'assenza di requisiti formali può essere rilevante ma non esclude automaticamente la tutela penale quando sussistono altri documenti con valore probatorio analogo.

  • art. 237 cod. proc. pen.

    I documenti provenienti dall'imputato possono essere acquisiti e prodotti in giudizio; l'acquisizione documentale dai dichiaranti è regolata da questa disposizione.

  • art. 258 cod. proc. pen.

    Prevede l'acquisizione di copie di documenti senza sequestro, supportando la legittimità dell'utilizzo di documentazione acquisita dall'Agenzia delle Entrate.

  • art. 606 cod. proc. pen. (criteri di motivazione del ricorso)

    art. 606, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici o tardivi e quindi inammissibili per difetto di specificità o per essere nuovi rispetto all'impugnazione di appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La violazione formale dell'attività ispettiva (art. 220 disp. att.) non determina automaticamente l'esclusione delle prove: chi eccepisce l'inutilizzabilità deve indicare specificamente gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza sulla decisione.
  • I documenti forniti dall'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati in giudizio, anche in copia, salvo che non ricorra una norma processuale che ne stabilisca l'inutilizzabilità; le ipotesi di divieto di utilizzazione probatoria sono tassative.
  • In tema di fatture per operazioni inesistenti, non solo documenti formalmente conformi possono integrare il reato: rientrano nella nozione anche altri documenti con analogo valore probatorio ai fini fiscali.
  • Le censure sulla qualifica di amministratore di fatto devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; l'assenza di correlazione e di specificità rende il motivo di cassazione inammissibile.
  • Non è possibile introdurre con i "motivi nuovi" punti di fatto o di diritto non collegati ai capi originariamente impugnati: i motivi aggiunti devono sviluppare o integrare ragioni già dedotte nell'atto principale di impugnazione.

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