Sentenza n. 1171/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per irregolarità contributiva e omessa dichiarazione di fatti ritenuti rilevanti ai fini dell’affidabilità professionale, successiva aggiudicazione mediante scorrimento e segnalazione all’ANAC
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura aperta, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione di un centro di accoglienza, collocandosi al secondo posto. Dopo l’esclusione della prima classificata, la Prefettura aveva escluso anche la ricorrente per due ragioni: la presenza di carichi pendenti riferiti a soggetti che avevano ricoperto cariche nella ricorrente o nelle società danti causa, nonché l’irregolarità contributiva risultante da un DURC negativo riferito alla società dalla quale la ricorrente aveva acquistato o preso in affitto rami d’azienda. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016, l’erronea valutazione dei presupposti, il travisamento, il difetto di istruttoria e di motivazione. Quanto ai carichi pendenti, ha sostenuto che i fatti non fossero rilevanti ai fini dei requisiti generali, che l’omessa dichiarazione fosse stata valorizzata senza adeguata motivazione e che il comportamento della Prefettura fosse contraddittorio rispetto ad altre amministrazioni. Quanto alla posizione contributiva, ha dedotto che il DURC negativo fosse successivo alla cessione e all’affitto dei rami d’azienda e che la responsabilità della cessionaria o affittuaria non potesse estendersi a debiti successivi e non riferibili ai contratti trasferiti. Con motivi aggiunti ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un raggruppamento concorrente e ulteriori atti conseguenti, chiedendo anche l’aggiudicazione, il subentro o il risarcimento. L’aggiudicatario ha proposto ricorso incidentale, contestando l’attribuzione alla ricorrente di quattro punti per il criterio relativo alle conoscenze linguistiche del personale, poiché erano state prodotte autocertificazioni di madrelingua francese anziché certificazioni QCER di livello almeno C1.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato l’esclusione, nonché la segnalazione all’ANAC ove effettuata. Quanto all’irregolarità contributiva, ha rilevato che il DURC negativo era successivo alla cessione e all’affitto dei rami d’azienda. La stazione appaltante aveva affermato una generica sostanziale continuità aziendale, senza verificare se i debiti contributivi fossero almeno in parte maturati durante l’esecuzione dei contratti oggetto dei trasferimenti. Tale accertamento era necessario per poter imputare alla cessionaria o affittuaria la responsabilità per l’irregolarità della dante causa; l’esclusione era pertanto carente di istruttoria e motivazione. Quanto ai carichi pendenti, il TAR ha ritenuto che il fatto contestato al consigliere, pur infratriennale, non integrasse un grave illecito professionale idoneo a incidere sull’affidabilità dell’operatore: il reato non riguardava l’attività dell’impresa, non presentava particolare gravità e la condanna non era definitiva. Il ricorso incidentale è stato ritenuto tempestivo, poiché l’aggiudicatario aveva acquisito legittimazione a contestare il punteggio della concorrente esclusa soltanto dopo l’aggiudicazione; inoltre, il termine decorreva dall’acquisizione dei documenti richiesti mediante accesso, tempestivamente presentato. Nel merito, il ricorso incidentale è stato accolto: la lex specialis richiedeva, per il punteggio relativo alla conoscenza linguistica, una certificazione QCER almeno di livello C1. Il chiarimento della stazione appaltante, secondo cui anche il personale dichiaratosi madrelingua doveva produrre la certificazione, è stato ritenuto meramente esplicativo, ragionevole e funzionale alla par condicio. Poiché la lex specialis non era stata impugnata, essa doveva essere applicata; alla ricorrente spettavano tre punti anziché sette. La conseguente riduzione del punteggio la collocava dietro l’aggiudicatario, che restava confermato. Sono stati quindi respinti i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione e la domanda risarcitoria: anche se fosse stata tempestivamente riammessa, la ricorrente non avrebbe potuto aggiudicarsi la gara, con esclusione del nesso causale e del danno da perdita di chance. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 80 d.lgs. 50/2016
commi 1, 2, 3, 4 e 5, lettere c), c-bis) e f-bis)
L’esclusione per grave illecito professionale o omissione dichiarativa richiede la rilevanza del fatto ai fini dell’affidabilità professionale e una motivazione adeguata; un fatto non attinente all’attività dell’operatore, non grave e fondato su una condanna non definitiva non è sufficiente.
art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016
La segnalazione all’ANAC, ove fondata sull’esclusione illegittima, deve essere annullata unitamente al provvedimento espulsivo.
art. 14 d.lgs. 472/1997
La responsabilità del cessionario d’azienda per i debiti della dante causa non consente, senza specifico accertamento, di imputargli irregolarità contributive maturate successivamente al trasferimento e non riferibili ai rapporti oggetto della cessione.
art. 105 c.p.a.
Il giudice d’appello ha disposto il rinvio al primo giudice per l’esame del ricorso principale, ritenendo che il ricorso incidentale fosse condizionato all’accertamento dell’illegittimità dell’esclusione.
art. 121 c.p.a.
La domanda di declaratoria di inefficacia del contratto è stata proposta nel contesto del rito sugli appalti, ma non ha condotto al subentro, essendo stata confermata l’aggiudicazione all’esito del ricorso incidentale.
art. 122 c.p.a.
La domanda di inefficacia del contratto non è stata accolta, poiché la ricorrente non avrebbe comunque conseguito l’aggiudicazione.
art. 124 c.p.a.
Il risarcimento in forma specifica o per equivalente presuppone che l’illegittima esclusione abbia inciso causalmente sulla mancata aggiudicazione; tale presupposto manca quando la concorrente, anche se riammessa, non avrebbe potuto prevalere.
art. 2043 c.c.
Il danno risarcibile deve essere ingiusto e direttamente collegato causalmente all’illegittima esclusione; non sussiste quando la posizione in graduatoria avrebbe comunque impedito l’aggiudicazione.
Massime di principio
- La responsabilità della cessionaria o dell’affittuaria di un ramo d’azienda per irregolarità contributive della dante causa non può essere affermata sulla base della sola continuità aziendale; la stazione appaltante deve accertare se il debito sia maturato in relazione ai contratti trasferiti e durante il periodo rilevante, nonché motivare specificamente l’imputazione dell’irregolarità alla subentrante.
- L’esclusione per grave illecito professionale richiede una valutazione concreta dell’attinenza del fatto all’attività dell’operatore economico, della sua gravità e della definitività dell’accertamento; un fatto non collegato all’attività d’impresa, di modesta gravità e oggetto di condanna non definitiva non dimostra, di per sé, l’inaffidabilità professionale.
- L’omessa dichiarazione di un fatto può giustificare l’esclusione soltanto se il fatto omesso è effettivamente rilevante ai fini della valutazione di affidabilità dell’operatore; la stazione appaltante deve esplicitare tale rilevanza con motivazione adeguata.
- Il ricorso incidentale dell’aggiudicatario volto a contestare il punteggio della concorrente esclusa è tempestivo quando l’interesse e la legittimazione a proporlo sorgono solo a seguito dell’aggiudicazione; se la contestazione dipende da documenti acquisiti tramite accesso, il termine decorre dalla loro disponibilità, purché l’istanza di accesso sia stata proposta tempestivamente.
- Il chiarimento della stazione appaltante è legittimo quando si limita a rendere intelligibile una prescrizione della lex specialis senza modificarla o integrarla sostanzialmente. Se la lex specialis richiede una certificazione oggettiva per dimostrare un livello linguistico, la dichiarazione di madrelingua non è sufficiente in assenza della certificazione prescritta.
- L’annullamento dell’esclusione non comporta il diritto all’aggiudicazione o al risarcimento quando, per effetto della corretta rideterminazione del punteggio, il concorrente non avrebbe comunque potuto conseguire il primo posto; in tal caso manca il nesso causale tra illegittimità dell’esclusione e danno lamentato.
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