Sentenza del 03/04/2019 n. 2947 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 31/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - SPESE DEL GIUDIZIO - Liquidazione secondo le vigenti tabelle forensi - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza n. 16118/2018 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto il ricorso contro l’estratto di ruolo e la cartella, ma aveva liquidato le spese del primo grado in soli 500 euro. Ha dedotto che tale importo non era conforme alle tabelle forensi vigenti e ha chiesto la liquidazione di almeno 1.315 euro, con attribuzione.
La decisione
La Commissione tributaria regionale, all’esito dell’udienza del 2 aprile 2019, ha accolto l’appello sul capo relativo alle spese: ha ritenuto non conforme alle tabelle forensi la liquidazione effettuata in primo grado e ha riconosciuto alla contribuente l’importo minimo richiesto di 1.315 euro, oltre alle competenze di legge, considerando la rilevanza del giudizio. Ha compensato le spese del grado d’appello. Il testo non specifica ulteriori statuizioni sulla cartella o sull’estratto di ruolo, già oggetto dell’accoglimento in primo grado.
Norme richiamate
Tabelle forensi vigenti
L'appello è fondato, in quanto la liquidazione non è effettivamente conforme alle vigenti tabelle forensi. All'istante deve essere riconosciuto l'importo minimo, considerata la rilevanza del giudizio; pertanto vanno liquidati euro 1315,00, come richiesto, oltre competenze di legge.
La liquidazione delle spese giudiziali deve rispettare le tabelle forensi vigenti e tenere conto del valore e della rilevanza della controversia; se l’importo liquidato non è conforme, può essere ricalcolato in appello, riconoscendo nel caso concreto il minimo richiesto.
Massime di principio
- La liquidazione delle spese di giudizio non è discrezionale al punto da poter ignorare le tabelle forensi vigenti: se l’importo se ne discosta, la parte interessata può contestarlo con appello sul capo delle spese.
- Per determinare l’importo dovuto occorre applicare le tabelle pertinenti considerando il valore della controversia e la sua rilevanza; nel caso deciso è stato riconosciuto il minimo richiesto.
- La compensazione delle spese del grado d’appello è distinta dalla rideterminazione delle spese del primo grado: in questa decisione l’appello è stato accolto quanto alla liquidazione del primo grado, mentre le spese d’appello sono state compensate.
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