Cassazione Penale, Sentenza n. 38200/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Gentile e gli arresti domiciliari a Pennestrì, contestando: l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) aggravata ex art. 416‑bis; l'errata qualificazione dei fatti come organizzazione stabile (in luogo di un mero concorso di persone); la carenza e l'apparente insufficienza della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (artt. 274, 275 c.p.p. e art. 293 c.p.p.); e la sproporzione/ingiustificazione della misura custodiale rispetto agli elementi di fatto, evocando difetti di motivazione e violazioni di legge. È stato anche depositato un motivo nuovo in udienza per Gentile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure. In sintesi la Corte ha ritenuto che: la motivazione del Tribunale del riesame era logica e sufficiente a sostenere la gravità indiziaria rispetto all'associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali (elementi idonei: società cartiere, false fatture e documenti, ripetizione nel tempo delle frodi, operazioni di pagamento e monetizzazione, fasi di trasporto e rientro del contante, ruoli diversificati e prestanomi); i giudici di merito avevano correttamente distinto associazione per delinquere dal concorso di persone valorizzando il carattere di struttura e l'indeterminatezza del programma criminoso; la valutazione delle esigenze cautelari (pericolosità e prognosi di reiterazione) era adeguatamente motivata, tenendo conto della personalità degli indagati, dei precedenti e della persistenza dell'attività illecita non mitigata dai controlli di polizia; l'ammissione del motivo nuovo in udienza è possibile in via eccezionale ma non ha alterato il giudizio di inammissibilità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di esecuzione.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte ha ritenuto applicato correttamente il principio secondo cui l'associazione per delinquere richiede una struttura organizzata dotata di mezzi e persone e un programma criminoso indeterminato; tali elementi possono emergere da società cartiere, sistematicità delle frodi, ripetizione temporale e diversificazione di ruoli.
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
Richiamata come aggravante/qualificazione; la Corte ha preso atto dell'aggravazione contestata in fase di merito in relazione all'indagine su associazione di tipo aggravato.
art. 273 cod. proc. pen.
Disciplina il requisito della gravità indiziaria. La Corte ha ricordato che in cassazione le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo violazione di norme o manifesta illogicità, contraddittorietà o assoluta mancanza della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per le misure cautelari, in particolare la lett. c) in tema di pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che il giudice deve valutare elementi concreti e non poter desumere il pericolo solo dalla gravità astratta del reato; nel caso di specie sono però ritenuti presenti elementi concreti a sostegno della misura.
art. 275 cod. proc. pen.
Richiama l'obbligo di motivazione delle esigenze cautelari. La Corte ha concluso che il Tribunale del riesame ha adeguatamente argomentato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, anche in rapporto alla personalità degli indagati.
art. 293, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al requisito dell'attualità e concretezza del pericolo; la Corte non ha ritenuto sussistente la presunta violazione, confermando la correttezza della valutazione del riesame.
art. 311, commi 4 e 5 cod. proc. pen.
Permettono in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima della discussione in cassazione; la Corte ha ricordato i limiti procedurali (documenti e memorie devono essere depositati nei termini) e ha ammesso il motivo nuovo ma ne ha rilevato l'irrilevanza sostanziale rispetto all'esito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria per i ricorrenti la cui iniziativa è stata ritenuta causa dell'inammissibilità per colpa.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Regolamento esecutivo: indicato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione di merito sui fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non viene dimostrata la violazione di norme o la manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza della motivazione.
- Per distinguere associazione per delinquere dal concorso di persone occorre dimostrare l'esistenza di una struttura organizzata e di un programma criminoso indeterminato; elementi sintomatici utili sono società interposte, false fatture, ripetizione nel tempo delle condotte, ruoli differenziati e circuiti di monetizzazione.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) non possono fondarsi solo sulla gravità astratta del reato: il giudice deve indicare elementi concreti e aggiornati (modalità della condotta, precedenti, comportamenti successivi ai controlli di polizia, ruolo nell'organizzazione) che giustifichino la misura.
- Il deposito di motivi nuovi in cassazione è limitato e va esercitato nei termini e modi che la legge prevede; documenti decisivi devono essere prodotti per tempo secondo le regole processuali.
- Se il giudice di merito argomenta in modo coerente e raccordato tra fatti e deduzioni giuridiche, la Suprema Corte tende a ritenere la motivazione immune da vizi e a dichiarare inammissibili i ricorsi che si limitano a rivalutare il compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, se il ricorso ha determinato l'inammissibilità per colpa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).
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