Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38200/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a Gentile e gli arresti domiciliari a Pennestrì, contestando: l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) aggravata ex art. 416‑bis; l'errata qualificazione dei fatti come organizzazione stabile (in luogo di un mero concorso di persone); la carenza e l'apparente insufficienza della motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari (artt. 274, 275 c.p.p. e art. 293 c.p.p.); e la sproporzione/ingiustificazione della misura custodiale rispetto agli elementi di fatto, evocando difetti di motivazione e violazioni di legge. È stato anche depositato un motivo nuovo in udienza per Gentile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha respinto le censure. In sintesi la Corte ha ritenuto che: la motivazione del Tribunale del riesame era logica e sufficiente a sostenere la gravità indiziaria rispetto all'associazione per delinquere finalizzata a frodi fiscali (elementi idonei: società cartiere, false fatture e documenti, ripetizione nel tempo delle frodi, operazioni di pagamento e monetizzazione, fasi di trasporto e rientro del contante, ruoli diversificati e prestanomi); i giudici di merito avevano correttamente distinto associazione per delinquere dal concorso di persone valorizzando il carattere di struttura e l'indeterminatezza del programma criminoso; la valutazione delle esigenze cautelari (pericolosità e prognosi di reiterazione) era adeguatamente motivata, tenendo conto della personalità degli indagati, dei precedenti e della persistenza dell'attività illecita non mitigata dai controlli di polizia; l'ammissione del motivo nuovo in udienza è possibile in via eccezionale ma non ha alterato il giudizio di inammissibilità. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto applicato correttamente il principio secondo cui l'associazione per delinquere richiede una struttura organizzata dotata di mezzi e persone e un programma criminoso indeterminato; tali elementi possono emergere da società cartiere, sistematicità delle frodi, ripetizione temporale e diversificazione di ruoli.

  • art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante/qualificazione; la Corte ha preso atto dell'aggravazione contestata in fase di merito in relazione all'indagine su associazione di tipo aggravato.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina il requisito della gravità indiziaria. La Corte ha ricordato che in cassazione le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili salvo violazione di norme o manifesta illogicità, contraddittorietà o assoluta mancanza della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Stabilisce i presupposti per le misure cautelari, in particolare la lett. c) in tema di pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che il giudice deve valutare elementi concreti e non poter desumere il pericolo solo dalla gravità astratta del reato; nel caso di specie sono però ritenuti presenti elementi concreti a sostegno della misura.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione delle esigenze cautelari. La Corte ha concluso che il Tribunale del riesame ha adeguatamente argomentato la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, anche in rapporto alla personalità degli indagati.

  • art. 293, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al requisito dell'attualità e concretezza del pericolo; la Corte non ha ritenuto sussistente la presunta violazione, confermando la correttezza della valutazione del riesame.

  • art. 311, commi 4 e 5 cod. proc. pen.

    Permettono in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima della discussione in cassazione; la Corte ha ricordato i limiti procedurali (documenti e memorie devono essere depositati nei termini) e ha ammesso il motivo nuovo ma ne ha rilevato l'irrilevanza sostanziale rispetto all'esito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi dichiarati inammissibili; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria per i ricorrenti la cui iniziativa è stata ritenuta causa dell'inammissibilità per colpa.

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Regolamento esecutivo: indicato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una rinnovata valutazione di merito sui fatti: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non viene dimostrata la violazione di norme o la manifesta illogicità, contraddittorietà o assenza della motivazione.
  • Per distinguere associazione per delinquere dal concorso di persone occorre dimostrare l'esistenza di una struttura organizzata e di un programma criminoso indeterminato; elementi sintomatici utili sono società interposte, false fatture, ripetizione nel tempo delle condotte, ruoli differenziati e circuiti di monetizzazione.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) non possono fondarsi solo sulla gravità astratta del reato: il giudice deve indicare elementi concreti e aggiornati (modalità della condotta, precedenti, comportamenti successivi ai controlli di polizia, ruolo nell'organizzazione) che giustifichino la misura.
  • Il deposito di motivi nuovi in cassazione è limitato e va esercitato nei termini e modi che la legge prevede; documenti decisivi devono essere prodotti per tempo secondo le regole processuali.
  • Se il giudice di merito argomenta in modo coerente e raccordato tra fatti e deduzioni giuridiche, la Suprema Corte tende a ritenere la motivazione immune da vizi e a dichiarare inammissibili i ricorsi che si limitano a rivalutare il compendio probatorio.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, se il ricorso ha determinato l'inammissibilità per colpa, l'applicazione di una sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.