Cassazione Civile, Ordinanza n. 33193/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 20535/2019, deducendo, ai sensi degli artt. 366 n. 3 e 395 n. 4 c.p.c., che la Corte avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, o comunque in adesione all'eccezione formulata nel controricorso, l'inammissibilità del ricorso originario per mancata esposizione dei motivi di appello. Secondo i ricorrenti, tale omissione avrebbe impedito la verifica dell'eventuale giudicato interno sul punto oggetto della censura decisa in sede di legittimità. La controversia di origine riguardava la nullità della citazione e la sufficiente indicazione dei beni oggetto dell'azione di riduzione. Nel giudizio di revocazione l'intimata non ha svolto difese. Inoltre, i ricorrenti hanno depositato una memoria oltre il termine di cui all'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non integrasse un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma tendesse a prospettare un errore di giudizio, poiché investiva la valutazione compiuta dalla precedente sentenza di legittimità sui motivi di ricorso, sull'autosufficienza del ricorso e sull'asserita mancata considerazione di atti difensivi. La Corte ha ribadito che la revocazione è ammissibile solo per svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti e non per contestare l'interpretazione o la valutazione delle risultanze processuali. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché l'intimata non si è costituita. È stata inoltre disposta la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
richiamato come base procedurale per il giudizio di revocazione della sentenza di cassazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il termine di deposito della memoria, ritenuto non rispettato
art. 366 n. 3 c.p.c.
invocato dai ricorrenti come parametro della pretesa inammissibilità del ricorso originario per difetto di esposizione dei motivi di appello
art. 395 n. 4 c.p.c.
interpretato nel senso che la revocazione è ammessa solo per errore di fatto, cioè svista percettiva, e non per errori di giudizio o di valutazione delle risultanze processuali
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
ribadita la non configurabilità del vizio revocatorio quando si contesti la valutazione dei motivi di ricorso, l'interpretazione degli atti o l'osservanza dell'autosufficienza
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo quando la decisione sia stata determinata da una svista percettiva su un fatto processuale già acquisito agli atti, immediatamente rilevabile e decisivo.
- Non integra errore di fatto, ma errore di giudizio, la censura che contesti la valutazione dei motivi di ricorso, l'interpretazione delle risultanze processuali o il modo in cui la Corte abbia applicato il principio di autosufficienza.
- La revocazione non è ammissibile quando si lamenti che la sentenza abbia male valutato o interpretato i motivi di ricorso: in tal caso si contesta il contenuto della decisione e non una falsa percezione di un fatto processuale.
- Il vizio revocatorio per omessa pronuncia su motivi o eccezioni è configurabile solo se la Corte non abbia affatto deciso sul punto; se la decisione vi è stata, anche senza esame analitico di tutte le argomentazioni, la doglianza resta una critica di merito non proponibile in revocazione.
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