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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11047/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per guida in stato di ebbrezza aggravata ai sensi dell'art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 285/1992. Deduceva quattro censure: a) violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove poste a base dell'affermazione di colpevolezza, sostenendo una ricostruzione alternativa del compendio probatorio; b) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; c) omessa concessione della sospensione condizionale della pena; d) eccessività della pena irrogata. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze mirassero, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova non consentita in sede di legittimità, e che le statuizioni sul diniego dei benefici e sulla dosimetria della pena fossero adeguatamente motivate e insindacabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo chiedeva una inammissibile rilettura degli elementi di fatto e del compendio probatorio; che il secondo motivo era manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; che anche il terzo motivo era palesemente infondato, essendo logicamente giustificato il diniego della sospensione condizionale della pena; che il quarto motivo era infondato perché la pena era stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale, ipotesi nella quale non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, commi 2, lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    individua la fattispecie incriminatrice di guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave considerata dalla sentenza di merito.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura del fatto o una diversa valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 62-bis cod. pen.

    le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua e logicamente coerente con le emergenze processuali, non sindacabile in cassazione se priva di vizi logici.

  • art. 133 cod. pen.

    la commisurazione della pena è rimessa al giudice di merito; una motivazione specifica è richiesta soprattutto quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è preclusa la mera rilettura del compendio probatorio e la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti: il vizio di motivazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • Le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la struttura logica della motivazione impugnata, sono inammissibili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo sorregga con una motivazione congrua e coerente con gli elementi di causa; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se non affetto da manifesta illogicità.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata con motivazione adeguata e non necessita di un approfondimento ulteriore quando la decisione sia coerente con le emergenze processuali e con la valutazione prognostica rimessa al giudice di merito.
  • La determinazione della pena entro valori medi o prossimi al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica sui criteri di commisurazione, essendo sufficiente il richiamo implicito ai criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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