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Sentenza

Sentenza n. 10870/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la declaratoria dell’obbligo di provvedere – previa tutela cautelare - con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad (Pakistan), con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202600792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere, anche previa tutela cautelare, la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso in relazione al silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato. Nelle more dell’esame della domanda cautelare, il MAECI ha comunicato che la competente sede diplomatica aveva fissato l’appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto. Il ricorrente non ha contestato tale circostanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la convocazione dell’interessato da parte della sede diplomatica avesse fatto venir meno l’interesse alla pronuncia richiesta nei confronti del MAECI. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito l’obbligo di provvedere né la domanda cautelare. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta dal ricorrente; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito poiché la convocazione presso la sede diplomatica ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione dell’istanza, intervenuta nelle more del giudizio, può far venir meno l’interesse alla declaratoria dell’obbligo di provvedere quando il ricorrente non contesti l’avvenuto superamento dell’inerzia amministrativa.
  • La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso e preclude l’esame del merito della domanda e della correlata istanza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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