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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12575/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato concerne la revoca di una misura alternativa, con decorrenza fissata al 19 agosto 2024, disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Torino il 5 agosto 2025. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la revoca sarebbe stata adottata in modo meccanicistico, senza una adeguata valutazione della gravità delle presunte violazioni commesse durante l'esecuzione della misura. Con il secondo motivo ha dedotto ancora erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla decorrenza della revoca, assumendo che il giudice avrebbe dovuto individuare come momento di efficacia la data dell'ultima, tra le varie violazioni contestate, e non quella della prima violazione considerata dal tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non denunciassero una reale violazione di legge, ma mirassero a sollecitare una rivalutazione del materiale fattuale e della gravità delle condotte, già congruamente apprezzati dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la gravità delle condotte tenute nel corso della sottoposizione alla misura ha giustificato, senza vizi logici, la revoca con la decorrenza stabilita dal tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo finale per l'omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente applicato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro un provvedimento di sorveglianza, non sono consentite censure che, sotto la veste dell'errore di legge o del vizio motivazionale, mirino in realtà a una nuova valutazione del fatto e della gravità delle condotte, se queste sono state già congruamente apprezzate dal giudice di merito.
  • La revoca di una misura alternativa può essere sorretta da un apprezzamento di gravità delle condotte tenute durante l'esecuzione, purché la motivazione sia immune da vizi logici.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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