Cassazione Penale, Sentenza n. 41696/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per i reati ascritti (tra cui peculato, art. 314 c.p.). La difesa deduceva: assenza della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e quindi mancanza degli elementi del peculato; le condotte sarebbero state appropriazioni ottenute con artifici e raggiri configuranti truffa (reato procedibile a querela), non peculato; eccessiva estensione della misura interdittiva a tutte le mansioni e ai sistemi informatici, omissioni procedurali rilevate quali mancata indicazione del termine di durata della misura e ritardo/omessa notifica dell'avviso di deposito ai difensori.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati alcuni profili processuali (la notificazione ritardata non ha pregiudicato il diritto di difesa; l'omessa indicazione del termine non comporta nullità e implica il termine massimo di un anno ex art. 308 c.p.p.), ma ha accolto il ricorso nel merito. Ha disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza del Tribunale del riesame e dell'ordinanza del GIP del 10/06/2025 e ha dichiarato cessata la misura interdittiva. Motivo decisivo: le condotte contestate non si collocano nell'ambito della raccolta del risparmio postale (libretti o buoni fruttiferi) per cui le Sezioni Unite avevano riconosciuto la qualifica di incaricato di pubblico servizio; qui l'imputata operava su carte Postepay, libretti di deposito ordinario e conti correnti e si procurava il denaro con artifici e l'uso di documenti altrui. Mancando la qualifica soggettiva e il possesso in ragione dell'ufficio, il delitto di peculato non era configurabile e la misura interdittiva non poteva essere mantenuta.
Norme richiamate
art. 314 cod. pen.
Delitto di peculato: richiede che l'agente sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e che il bene sia nella disponibilità dell'agente per ragione dell'ufficio; assenti questi presupposti la fattispecie non sussiste.
art. 494 cod. pen.
Norma citata tra i reati contestati nell'atto originario; dal testo non emerge una specifica interpretazione fornita dalla Corte nella sentenza.
d.P.R. 14 marzo 2001 n. 144, art. 2
Richiamata dalla difesa per distinguere le diverse attività di bancoposta e per sottolineare che la raccolta del risparmio postale riguardava specifici prodotti (libretti e buoni), non le operazioni contestate.
Testo Unico bancario, art. 11, comma 1
Usato in ricostruzione difensiva per distinguere il risparmio tra il pubblico dalle tipiche operazioni di risparmio postale effettuate per conto di Cassa Depositi e Prestiti.
Sentenza Sezioni Unite n. 34036 del 29/05/2025 (Prete)
sentenza n. 34036 del 29/05/2025, Prete
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che l'operatore di Poste Italiane addetto alla vendita e gestione di libretti di risparmio postale e buoni fruttiferi, nello svolgimento di tale attività, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Tuttavia questa qualifica si riferisce specificamente all'attività di raccolta del risparmio postale (libretti e buoni) e non si estende automaticamente ad altre operazioni bancoposta.
art. 291, comma 1-quater c.p.p.
Richiamato in relazione all'interrogatorio preventivo; rilevante per la questione di notifica ai difensori nominati in sede di interrogatorio.
art. 309, comma 3 c.p.p.
Il termine per proporre la richiesta di riesame per il difensore comincia a decorrere dal momento della notifica dell'avviso di deposito; la Corte ha ritenuto che la tardiva notifica non abbia pregiudicato il diritto di difesa quando il difensore ha comunque impugnato tempestivamente.
art. 308, comma 2 c.p.p.
Stabilisce il termine massimo di durata delle misure interdittive (in mancanza di termine indicato, si considera tacitamente fissata la durata massima di dodici mesi).
art. 289 c.p.p.
Norme sulle misure interdittive: non richiede l'indicazione del termine nell'ordinanza genetica; la Corte ha chiarito che l'omessa indicazione non determina nullità e comporta l'applicazione del termine massimo salvo diversa indicazione.
art. 292, comma 2 c.p.p.
Elenca le cause di nullità dell'ordinanza; l'omessa indicazione del termine non è fra quelle tassativamente indicate, salvo casi specifici di misure coercitive per acquisizione probatoria.
art. 274 lett. a) c.p.p.
Riferito come confronto normativo per le misure coercitive; la Corte distingue il regime delle misure interdittive da quello delle misure cautelari volte all'acquisizione probatoria.
art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamato dalla difesa per censurare l'applicabilità della misura interdittiva; nella decisione è trattato il tema della corretta applicazione della norma rispetto alla qualifica soggettiva dell'agente.
Massime di principio
- Per configurare il reato di peculato (art. 314 c.p.) è necessario che l'agente sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e che il denaro o il bene sia nella sua disponibilità per ragione dell'ufficio; appropriazioni ottenute mediante artifici o raggiri e senza possesso derivante dall'ufficio possono integrare reati diversi (es. truffa o appropriazione indebita).
- La qualifica di incaricato di pubblico servizio per i dipendenti di Poste Italiane riguarda specifiche attività di raccolta del risparmio postale (vendita/gestione di libretti e buoni fruttiferi), non si estende automaticamente ad ogni attività di bancoposta o a operazioni su carte Postepay, libretti di deposito ordinario o conti correnti.
- Le misure interdittive vanno calibrate sulla funzione effettivamente svolta dal soggetto; l'estensione della sospensione a tutte le mansioni o a funzioni non collegate all'attività qualificante può risultare illegittima se manca la qualifica soggettiva o il nesso funzionale.
- L'omessa indicazione del termine di efficacia in un'ordinanza interdittiva non determina automaticamente la nullità: in assenza di diversa indicazione si applica il termine massimo previsto dall'art. 308 c.p.p. (12 mesi).
- Ritardi o omissioni di notifica dell'avviso di deposito non necessariamente invalidano la misura se il difensore ha avuto conoscenza del provvedimento e ha esercitato il diritto di impugnazione; il termine per il riesame per il difensore decorre dalla notifica dell'avviso.
- Quando si contesta la sussistenza di reati contro la pubblica amministrazione è essenziale valutare concretamente le mansioni svolte e la natura degli strumenti sui quali si sono svolte le operazioni per determinare la qualificazione giuridica dell'agente e la sussistenza delle condizioni per misure interdittive.
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