Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta transazione e della rinuncia al ricorso e alla difesa sottoscritte dai procuratori delle parti; ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto che le spese del grado non fossero regolate, in ragione dell'accettazione della rinuncia da parte della controparte.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società e il fideiussore avevano impugnato la sentenza di appello che aveva confermato il rigetto, deciso all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, delle domande relative a diversi rapporti bancari intrattenuti con l'istituto di credito: un conto corrente ordinario stipulato in epoca anteriore al 30.09.1995, collegato a un mutuo ipotecario e a un finanziamento agrario con garanzia cambiaria. I ricorrenti lamentavano anomalie contabili, finanziarie e di trasparenza bancaria, deducendo, tra l'altro, interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, capitalizzazione trimestrale degli interessi, addebito di costi, oneri e commissioni, commissioni di massimo scoperto, applicazione di antergazioni e postergazioni di valuta, calcoli in 'linea banca' anziché in 'linea capitale' e applicazione di un T.E.G. superiore al tasso soglia usura. Nel ricorso per cassazione avevano proposto due motivi di illegittimità della sentenza impugnata e, in via preliminare istruttoria, avevano chiesto la rimessione della causa sul ruolo, la rinnovazione della CTU contabile sul mutuo e sul finanziamento agrario e un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, le parti hanno raggiunto una transazione e hanno depositato atto con cui hanno rinunciato al ricorso e alla relativa difesa, senza richiesta di spese.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
è la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, interviene una transazione tra le parti seguita da rinuncia al ricorso e alla difesa, il processo deve essere dichiarato estinto.
- Se la rinuncia al ricorso è accettata dalla controparte, non si provvede sulle spese del grado secondo quanto riportato nella decisione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso né le questioni di merito sottoposte con l'impugnazione.
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