Sentenza n. 5797/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica e liquidato le spese del primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese processuali, ritenuta meramente simbolica, non conforme ai parametri ministeriali e lesiva del decoro professionale e dell'effettività della tutela giurisdizionale. Hanno dedotto la violazione dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, dell'art. 2233 c.c., degli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost., degli artt. 26 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 6, par. 1, CEDU. Il TAR aveva giustificato la riduzione delle spese richiamando il carattere seriale della controversia. Le appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza e la liquidazione di euro 1.189,00, oltre oneri di legge, in favore del difensore antistatario.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'appello e riformato la sentenza limitatamente alle spese del primo grado, aumentandone la liquidazione da euro 500,00 a euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha chiarito che l'abrogazione delle tariffe professionali elimina l'inderogabilità legale dei minimi e consente al giudice di discostarsi dai parametri del D.M. n. 55/2014, purché lo scostamento rilevante sia motivato e non conduca alla liquidazione di somme simboliche e non conformi al decoro professionale, limite posto dall'art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, il richiamo del TAR alla serialità della controversia non forniva una motivazione sufficiente per una liquidazione manifestamente inferiore ai parametri, anche perché la serialità non giustifica di per sé una compensazione o una drastica riduzione delle spese e può anzi aggravare la responsabilità dell'amministrazione che persista nel negare una posizione già riconosciuta in sede giudiziaria. La nuova liquidazione equitativa è stata determinata in euro 800,00, tenendo conto dell'unica questione trattata e dell'impegno richiesto. La richiesta di euro 1.189,00 non è stata integralmente accolta; le spese del grado d'appello sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2233, comma 2, c.c.
La misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Costituisce il limite legale alla discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese: non possono essere liquidate somme simboliche o non consone al decoro professionale.
art. 13, commi 6 e 7, l. 247/2012
Prevede il riferimento ai parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale del compenso professionale quando il compenso non sia stato determinato per iscritto.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato le tariffe professionali e, secondo il Consiglio di Stato, ha eliminato il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014
I valori medi delle tabelle possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.
I parametri ministeriali costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale; il giudice può discostarsene motivatamente, soprattutto quando lo scostamento sia apprezzabile e rilevante.
D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Aggiorna i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi, cui il giudice deve fare riferimento insieme al D.M. n. 55/2014.
artt. 24 e 113 Cost.
Impongono l'effettività della tutela giurisdizionale; una liquidazione manifestamente insufficiente e immotivata delle spese può comprometterne la concreta fruibilità.
art. 47 CDFUE
Rafforza il principio di effettività della tutela giurisdizionale, rilevante anche nella valutazione della congruità della liquidazione delle spese.
art. 26 c.p.a.
Disciplina la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il potere del giudice di provvedervi secondo i criteri applicabili.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale fondamento del principio di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
art. 2233 c.c.
La disciplina civilistica del compenso professionale opera quale limite alla liquidazione giudiziale di importi simbolici.
Massime di principio
- Dopo l'abrogazione delle tariffe professionali, i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi forensi non costituiscono minimi inderogabili; il giudice può discostarsene, ma deve motivare uno scostamento apprezzabile e rilevante rispetto ai valori tabellari.
- Nella liquidazione delle spese processuali il giudice dispone di ampia discrezionalità, ma non può riconoscere somme meramente simboliche o non conformi al decoro professionale, in violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c.
- Il richiamo al carattere seriale della controversia, da solo, non costituisce motivazione sufficiente per liquidare spese manifestamente inferiori rispetto a quelle desumibili dai parametri ministeriali né per giustificare una compensazione parziale.
- Una liquidazione delle spese manifestamente insufficiente e priva di congrua motivazione può incidere sull'effettività della tutela giurisdizionale garantita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall'art. 47 CDFUE.
- In appello, il giudice può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado in forza dell'effetto devolutivo, senza limitarsi ad annullare la statuizione sulle spese.
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