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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21398/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati da un'agenzia di lavoro interinale con un ente previdenziale pubblico, poi succeduto dall'INPS, e da successive proroghe. Il lavoratore era stato impiegato come impiegato amministrativo presso l'ente utilizzatore per un arco temporale pressoché ininterrotto dal 7 gennaio 2009 al 6 gennaio 2012. La Corte d'appello aveva dichiarato nulli il contratto "quadro" di somministrazione e i patti successivi, ritenendo non provate le esigenze poste a base del ricorso alla somministrazione e ravvisando un uso illegittimo del lavoro flessibile in quanto riferito a fabbisogni non temporanei ma ordinari e continuativi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 20 ss. del d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, sostenendo che la somministrazione a tempo determinato sarebbe legittima anche per far fronte all'attività ordinaria dell'utilizzatore e che la Corte territoriale aveva erroneamente richiesto esigenze solo straordinarie e temporanee; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 27 e 86 del d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 2043 e 2697 c.c., sostenendo che il danno risarcibile non potesse presumersi automaticamente nella somministrazione illegittima e che fosse stata riconosciuta una tutela risarcitoria in re ipsa senza prova del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'INPS. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non censurava un'autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata prova del rispetto della clausola di contingentamento, la cui dimostrazione gravava sull'ente. In ogni caso ha confermato l'orientamento secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la somministrazione a tempo determinato è legittima solo se risponde a esigenze temporanee ed eccezionali e non può essere utilizzata per coprire fabbisogni ordinari e continuativi; ha quindi ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva desunto dalle ragioni organizzative addotte nella delibera interna una necessità duratura nel tempo, incompatibile con la temporaneità richiesta dalla disciplina. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che, in caso di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione nel pubblico impiego privatizzato, non si ha conversione del rapporto a tempo indeterminato ma il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, quale danno presunto e sanzionatorio, salva prova del maggior pregiudizio. Il ricorso incidentale del lavoratore, proposto in via subordinata, è rimasto assorbito. L'INPS è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 20 ss. d.lgs. n. 276/2003

    La somministrazione a tempo determinato è ammessa anche se riferita all'ordinaria attività dell'utilizzatore, ma non può essere utilizzata per coprire un fabbisogno ordinario e continuativo; va letta in modo conforme alla disciplina del pubblico impiego e al diritto UE.

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    In tutte le versioni richiamate, il ricorso al lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni è consentito solo per esigenze temporanee o eccezionali; la somministrazione di lavoro è ammessa nei limiti della temporaneità e non per esigenze ordinarie.

  • art. 27 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato insieme all'art. 86 del medesimo decreto per escludere la conversione del rapporto e per inquadrare la tutela risarcitoria del lavoratore in caso di somministrazione illegittima.

  • art. 86 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato per affermare che, nel pubblico impiego privatizzato, la somministrazione illegittima non determina trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla domanda risarcitoria; la Corte conferma però una tutela risarcitoria presunta e sanzionatoria, senza necessità di prova del danno ulteriore se non per ottenerne uno maggiore.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del rispetto della clausola di contingentamento e, più in generale, dei presupposti di legittimità del ricorso al lavoro flessibile gravava sull'ente utilizzatore; il motivo è inammissibile anche perché non investe tale onere probatorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di legittimità; non muta il principio applicato dalla Corte sulla temporaneità della somministrazione e sulla necessità di impugnare tutte le rationes decidendi.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in chiave interpretativa, ma la Corte ribadisce che l'interpretazione interna deve essere conforme alla direttiva UE sulla somministrazione.

  • art. 32, comma 5, L. n. 183/2010

    Costituisce il parametro di liquidazione del danno da illegittima somministrazione nel pubblico impiego privatizzato; il danno è presunto, con valenza sanzionatoria, e il lavoratore può provare un maggior pregiudizio.

  • direttiva 2008/104/CE

    Va interpretata nel senso che mira a evitare che il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice diventi una situazione permanente; gli Stati membri devono adottare misure idonee a preservarne la temporaneità.

  • art. 5, paragrafo 5, direttiva 2008/104/CE

    Non osta a una normativa nazionale che non limiti il numero di missioni successive e non subordini la legittimità del ricorso alla somministrazione all'indicazione di ragioni tecnico-produttive, ma osta a una normativa che non preveda alcuna misura per preservare la natura temporanea del lavoro interinale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato la somministrazione di lavoro a tempo determinato è legittima solo se sorretta da esigenze realmente temporanee o eccezionali e non può essere utilizzata per coprire in modo stabile e continuativo il fabbisogno ordinario dell'amministrazione.
  • In materia di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, l'omessa censura di una sola di esse rende inammissibili le censure rivolte alle altre per difetto di interesse.
  • In caso di somministrazione illegittima nel pubblico impiego privatizzato non opera la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ma spetta al lavoratore un risarcimento del danno presunto, parametrato al criterio forfettario dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, salva prova di un maggiore pregiudizio.
  • La legittimità del lavoro tramite agenzia interinale deve essere letta in modo conforme alla direttiva 2008/104/CE, che impone di evitare che missioni successive presso lo stesso utilizzatore trasformino la temporaneità in una situazione permanente.
  • Quando la disciplina collettiva o legale pone un limite quantitativo o di contingentamento all'uso di lavoro flessibile, incombe sull'utilizzatore l'onere di dimostrare il rispetto di tale limite.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineAppelloRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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