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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46795/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2024 di revoca della detenzione domiciliare concessa il 09/04/2024. Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato il beneficio sia per presunte reiterate violazioni delle prescrizioni (ultima accertata nella notte del 07/06/2024, controllo dei Carabinieri con assenza del ricorrente) sia per sopravvenuto superamento del limite edittale ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. per effetto di un provvedimento di cumulo che fissava la scadenza della detenzione al 17/07/2026. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata acquisizione dei verbali delle indagini difensive ritenuti presuntivamente prodotti tardivamente ex art. 666 c.3 cod. proc. pen.; (2) vizio di motivazione e errata valutazione dell'inattendibilità delle dichiarazioni difensive che avrebbero dimostrato la sua presenza in casa al momento del controllo; (3) errore nel calcolo della pena residua e nella qualificazione della impossibilità di scontare la pena con detenzione domiciliare in base a art. 47-ter e art. 51-bis Ord. pen.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo ritenendolo preliminare e dirimente: ha affermato che i verbali ex artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. non sono equiparabili alle memorie e pertanto non sono soggetti al termine perentorio di cinque giorni antecedenti l'udienza previsto dall'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. Deve quindi essere ammessa la produzione delle sommarie informazioni difensive e, data l'incidenza probatoria del materiale, si è disposta l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio, da svolgersi alla luce dei principi richiamati e tenendo conto dei titoli esecutivi. Le altre censure non sono state decise nel merito perché il vizio procedurale accolto impone una rivalutazione complessiva.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il colloquio, la ricezione di dichiarazioni e l'assunzione di informazioni da parte del difensore; i relativi verbali costituiscono atto difensivo da acquisire anche nel procedimento di sorveglianza senza essere assoggettati al termine per la produzione delle memorie.

  • art. 391-ter cod. proc. pen.

    Regola la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni rese dal difensore; i suoi verbali devono poter essere prodotti nel procedimento di sorveglianza indipendentemente dal termine di cinque giorni previsto per le memorie.

  • art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

    Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in cancelleria

    La norma riguarda il deposito delle memorie difensive e non si applica ai verbali delle indagini difensive ex artt. 391-bis e 391-ter; non può essere usata per dichiarare tardiva la produzione dei verbali difensivi nel procedimento di sorveglianza.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Norma generale sul principio di legalità e sulle modalità di proposizione dei ricorsi; richiamata a supporto della censura di violazione di legge nella fase di impugnazione.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Norma sulla revisione o impugnazione dei provvedimenti in materia di esecuzione; citata nel quadro delle norme processuali rilevanti per il procedimento di sorveglianza.

  • art. 71-bis Ord. pen.

    Riferimento normativo tra quelli invocati dal ricorrente in relazione alla determinazione del titolo esecutivo e alla disciplina delle misure alternative, richiamato a corollario delle doglianze procedurali e sostanziali.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Norma che disciplina i limiti edittali per l'esecuzione della pena e le ipotesi in cui la detenzione domiciliare non è applicabile; il Tribunale aveva ritenuto il limite superato per effetto di un cumulo, questione che dovrà comunque essere rivalutata dopo l'ammissione delle indagini difensive.

  • art. 51-bis Ord. pen.

    Norma richiamata in relazione alle misure alternative e alla compatibilità con la pena residua; la correttezza del calcolo della pena residua e della sua incidenza sull'ammissibilità della detenzione domiciliare dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.

  • Precedente giurisprudenziale Sez. 1, n. 3679 del 19/05/2000 (Di Bella, Rv. 216280 - 01)

    Principio già affermato: i termini di decadenza dell'art. 666 c.3 cod. proc. pen. non si applicano ai documenti prodotti nel procedimento di sorveglianza; utilizzato dalla Corte per confermare l'inapplicabilità del termine quinquennale alle indagini difensive.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sorveglianza i verbali redatti ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. non sono soggetti al termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 666 comma 3 per il deposito delle memorie: il giudice non può escludere tali atti come intempestivi per quel solo motivo.
  • Se atti difensivi con valenza probatoria sono stati esclusi per errata applicazione dei termini processuali, il vizio è idoneo a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio per nuovo esame.
  • La valutazione della presenza di violazioni delle prescrizioni della detenzione domiciliare richiede un'istruttoria completa, inclusiva delle indagini difensive ammissibili; il giudice deve motivare adeguatamente l'inattendibilità delle dichiarazioni difensive se nega rilievo probatorio.
  • Prima di escludere la possibilità di fruire della detenzione domiciliare per superamento del limite edittale, il giudice deve verificare con precisione il calcolo della pena residua (anche in presenza di provvedimenti di cumulo) e applicare correttamente le disposizioni di art. 47-ter e art. 51-bis Ord. pen.
  • Quando la produzione documentale difensiva perviene in ritardo rispetto a termini pratici, il giudice può comunque ammetterla e, se necessario, concedere alle parti termini per deduzioni contrarie piuttosto che escluderla automaticamente.

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