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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1314

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 della Commissione, del 2 agosto 2019, che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli K-12 a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza la modifica delle specifiche del latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli K-12, già inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La modifica riflette un cambiamento del processo di fabbricazione, con sostituzione della purificazione per cristallizzazione con essiccazione a spruzzo, e aggiorna i parametri di purezza e i limiti dei saccaridi minori. La Commissione ha ritenuto che tali modifiche non incidano sulle valutazioni di sicurezza alla base dell’autorizzazione originaria, senza necessità di consultare l’EFSA. Il regolamento aggiorna quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Modifica delle specifiche del nuovo alimento latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli K-12 e aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’Unione il latto-N-neotetraosio di origine microbica prodotto con il ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12. L’intervento riguarda esclusivamente la voce già autorizzata e inserita nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, modificandone le specifiche tecniche; non amplia l’autorizzazione a nuovi soggetti o a nuovi impieghi al di fuori di quelli previsti dall’elenco. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica delle specifiche del latto-N-neotetraosio (fonte microbica)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1314 interviene sull’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati disciplinato dal regolamento (UE) 2015/2283 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’atto aggiorna le specifiche del latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli K-12, già autorizzato come nuovo alimento, a seguito di una modifica del processo di fabbricazione.

La Commissione rileva che le nuove specifiche sono coerenti con l’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e che non occorre una nuova valutazione dell’EFSA, poiché le modifiche non incidono sulle basi di sicurezza dell’autorizzazione originaria.

Contesto normativo e iter della modifica

Il regolamento parte dal principio, ribadito nei considerando, che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione. L’elenco è stato istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, adottato ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283.

La voce interessata deriva da una precedente autorizzazione del latto-N-neotetraosio sintetico concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2016/375. Successivamente, la società Glycom A/S ha notificato nel 2016 l’intenzione di immettere sul mercato il medesimo composto di origine microbica prodotto con Escherichia coli K-12, allegando una relazione dell’autorità competente irlandese che ne concludeva la sostanziale equivalenza al prodotto sintetico autorizzato.

Ragioni tecniche della modifica

Il richiedente ha chiesto il 18 dicembre 2018 la modifica delle specifiche per ridurre il carico energetico e ambientale del processo e il costo per unità prodotta. La richiesta deriva dalla sostituzione della fase di purificazione per cristallizzazione con una fase di essiccazione a spruzzo.

Le modifiche riguardano in particolare:

  • la riduzione del tenore minimo di latto-N-neotetraosio da almeno 92% ad almeno 80%;
  • l’aumento del limite massimo di D-lattosio da 3,0% a 10,0%;
  • l’aumento del limite massimo di para-latto-N-neoesoso da 3,0% a 5,0%.

Per preservare la purezza complessiva del prodotto, viene richiesto che la somma di latto-N-neotetraosio e saccaridi minori sia almeno pari al 92,0%.

Valutazione della Commissione

La Commissione osserva che i saccaridi coinvolti sono componenti presenti anche nel latte umano e che, nonostante l’adeguamento dei limiti specifici, la somma complessiva di tali sostanze resta elevata. Per tale ragione conclude che le modifiche non alterano la valutazione di sicurezza già effettuata per il latto-N-neotetraosio sintetico e per quello prodotto con Escherichia coli K-12.

Conseguentemente, la Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283 e procede alla modifica delle specifiche senza ulteriori passaggi istruttori presso l’EFSA.

Contenuto della modifica all’allegato del regolamento (UE) 2017/2470

L’allegato sostituisce integralmente la voce "Latto-N-neotetraosio (fonte microbica)" nella tabella 2 delle specifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

La nuova definizione riporta:

  • denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→4)-2-acetamido-2-deossi-β-D-glucopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glucopiranosio;
  • formula chimica: C26H45NO21;
  • numero CAS: 13007-32-4;
  • peso molecolare: 707,63 g/mol;
  • fonte: ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12;
  • descrizione: polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante procedimento microbiologico.

Sono altresì fissati i parametri di purezza e i criteri microbiologici, tra cui limiti per acqua, ceneri solfatate, solventi residui, proteine residue, carica microbica e endotossine residue.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione della modifica delle specifiche

La Commissione modifica, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la voce relativa al latto-N-neotetraosio prodotto con Escherichia coli K-12 nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle specifiche tecniche riportate nell’allegato del regolamento, che sostituisce la voce esistente nella tabella 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Nuovi parametri di composizione e purezza

Le specifiche modificate fissano un tenore di latto-N-neotetraosio pari o superiore all’80% in assenza di acqua, con D-lattosio pari o inferiore al 10,0%, latto-N-trioso II pari o inferiore al 3,0%, para-latto-N-neoesoso pari o inferiore al 5,0% e isomero del latto-N-neotetraosio fruttosio pari o inferiore all’1,0%. È inoltre richiesto che la somma di latto-N-neotetraosio e saccaridi minori sia pari o superiore al 92%. Sono confermati anche altri parametri, tra cui pH 4,0-7,0, acqua non oltre il 9,0%, ceneri solfatate non oltre lo 0,4%, metanolo residuo non oltre 100 mg/kg, proteine residue non oltre 0,01%, conta totale batteri aerobi mesofili non oltre 500 CFU/g, lieviti e muffe non oltre 10 CFU/g ed endotossine residue non oltre 10 EU/mg.

Motivazione tecnica della modifica

La modifica deriva dal cambiamento del processo produttivo: la fase di purificazione per cristallizzazione viene sostituita da una fase di essiccazione a spruzzo. Il richiedente aveva chiesto l’adeguamento per ridurre il carico energetico e ambientale e il costo unitario di produzione, mantenendo una purezza complessiva sostanzialmente invariata.

Valutazione di sicurezza e assenza di nuova consultazione EFSA

La Commissione ha ritenuto che le modifiche richieste, pur incidendo sui livelli di alcuni saccaridi presenti anche nel latte umano, non alterino le considerazioni di sicurezza già alla base dell’autorizzazione del latto-N-neotetraosio sintetico e di quello prodotto con Escherichia coli K-12. Per questo motivo non è stata ritenuta necessaria una nuova consultazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materienuovi alimentisicurezza alimentareautorizzazioni e specifiche tecnichemercato interno

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