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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1313

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1313 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e a specie suine minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Cargill Incorporated, rappresentata da Provimi Holding BV) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato microbico composto da tre ceppi di Bacillus come additivo zootecnico per suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso. L'EFSA ha concluso che il prodotto non presenta effetti negativi per animali e ambiente alle condizioni d'uso proposte, ma richiede misure di protezione per gli utilizzatori per possibili rischi di sensibilizzazione respiratoria. L'autorizzazione è concessa alle condizioni tecniche dell'allegato, con un tenore minimo di 1,5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo e scadenza dell'autorizzazione al 25 agosto 2029.

Autorizzazione di un preparato di Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea, con riferimento all'immissione sul mercato e all'uso di un additivo zootecnico costituito dal preparato di Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i mangimi per suini da ingrasso e per specie suine minori da ingrasso, alle condizioni tecniche e di impiego stabilite nell'allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Sono previste prescrizioni di sicurezza per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, nonché limiti quantitativi e condizioni d'uso specifiche.

Autorizzazione di Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510 come additivo per mangimi

Il regolamento dà attuazione al regolamento (CE) n. 1831/2003 in materia di additivi per l'alimentazione animale e autorizza un preparato microbico a base di tre ceppi di Bacillus come additivo zootecnico. La decisione si fonda sulla valutazione scientifica dell'EFSA e sulle condizioni di autorizzazione previste dall'articolo 5 del regolamento quadro, ritenute soddisfatte.

Presupposti della decisione e valutazione del rischio

Secondo i considerando, la domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è stata corredata della documentazione richiesta. L'EFSA, nel parere del 27 febbraio 2019, ha concluso che il preparato non incide negativamente sulla salute degli animali né sull'ambiente alle condizioni d'uso proposte. Ha tuttavia rilevato che l'additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, pur avendo un basso potenziale di polverizzazione, e non ha potuto formulare conclusioni sulla sensibilizzazione o irritazione cutanea e oculare.

Ambito dell'autorizzazione

L'articolo 1 autorizza il preparato come additivo appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "stabilizzatori della flora intestinale". L'impiego è limitato ai mangimi per:

  • suini da ingrasso;
  • specie suine minori da ingrasso.

L'EFSA ha altresì ritenuto il preparato efficace alla dose raccomandata per migliorare il rapporto mangime/peso nei suini da ingrasso, conclusione estesa dalla Commissione alle specie suine minori da ingrasso.

Composizione, identificazione e metodo di analisi

L'allegato identifica il prodotto con il numero 4b1893 e indica come titolare dell'autorizzazione Cargill Incorporated, rappresentata da Provimi Holding BV. Il preparato è in polvere e contiene un minimo di Bacillus spp 2,5 × 10^9 CFU/g, in rapporto 1:1:1 tra i tre ceppi. La sostanza attiva è costituita da spore vitali di Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50508, Bacillus amyloliquefaciens NRRL B-50509 e Bacillus subtilis NRRL B-50510.

Per i controlli analitici sono previsti:

  • identificazione mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE);
  • conteggio nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi mediante metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784).

Condizioni di impiego e obblighi per gli operatori

L'allegato fissa un tenore minimo di 1,5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Inoltre, nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sul piano della sicurezza degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire i rischi di esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso dell'additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, comprendenti protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.

Durata dell'autorizzazione e applicazione nel tempo

Il periodo di autorizzazione termina il 25 agosto 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell'additivo

L'articolo 1 autorizza il preparato specificato nell'allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "stabilizzatori della flora intestinale", come additivo per l'alimentazione animale alle condizioni indicate nell'allegato.

Presupposti scientifici e valutazione EFSA

I considerando richiamano il parere EFSA del 27 febbraio 2019, che esclude effetti negativi sulla salute animale e sull'ambiente alle condizioni proposte, segnala un potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie e non consente conclusioni su pelle e occhi; l'EFSA ritiene inoltre il preparato efficace nel migliorare il rapporto mangime/peso nei suini da ingrasso, conclusione estesa alle specie suine minori da ingrasso.

Condizioni d'impiego e misure di protezione

L'allegato prevede per l'additivo un tenore minimo di 1,5 × 10^8 CFU/kg di mangime completo con umidità al 12%. Nelle istruzioni d'uso devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori devono adottare procedure e misure organizzative adeguate per ridurre il rischio per gli utilizzatori; se ciò non basta, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusa protezione respiratoria e cutanea.

Dati identificativi, composizione e metodi di analisi

L'allegato identifica l'additivo con il numero 4b1893, titolare dell'autorizzazione Cargill Incorporated, rappresentata da Provimi Holding BV. Il preparato contiene un minimo di Bacillus spp 2,5 × 10^9 CFU/g in rapporto 1:1:1 ed è in polvere; la sostanza attiva è costituita da spore vitali dei tre ceppi indicati. Per l'identificazione si usa la PFGE, mentre per il conteggio nell'additivo, nelle premiscele e nei mangimi si usa il metodo di diffusione su piastra con triptone soia agar (EN 15784).

Specie destinatarie e durata dell'autorizzazione

L'uso è autorizzato per suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso. La fine del periodo di autorizzazione è fissata al 25 agosto 2029.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimialimentazione animalesicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavorozootecnia

Testo integrale

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