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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1323

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Normativa europea32019R1323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un regime eccezionale di sostegno del mercato in Italia per i settori delle uova e delle carni di pollame, in relazione ai danni economici derivanti da un’ampia epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità. L’Unione partecipa al 50 % delle spese ammissibili sostenute dall’Italia, entro un massimale complessivo e mediante importi forfettari per tipologia di perdita e di animale/prodotto. Il testo fissa condizioni rigorose di ammissibilità, controlli amministrativi e fisici, nonché termini per il pagamento ai beneficiari e la comunicazione alla Commissione.

Misure eccezionali di sostegno del mercato, con cofinanziamento UE, per compensare in Italia le perdite nei settori delle uova e delle carni di pollame causate da 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5 tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame colpiti dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 notificati tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018. L’ammissibilità riguarda solo le aziende avicole ubicate nelle zone regolamentate individuate dalla normativa veterinaria e dalle decisioni di esecuzione richiamate nell’allegato, e solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria. Sono escluse le perdite già compensate da aiuti di Stato o assicurazioni e quelle per le quali sia già stato ottenuto un contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. La partecipazione finanziaria dell’Unione è subordinata al pagamento dei beneficiari da parte dell’Italia entro il 30 settembre 2020.

Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia

Il regolamento istituisce un intervento eccezionale dell’Unione per compensare, in Italia, le perdite economiche subite dal comparto avicolo a causa di 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 verificatisi tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018. La base giuridica è l’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013; i considerando richiamano l’adozione tempestiva delle misure veterinarie italiane, l’impatto diffuso sugli operatori e l’esigenza di evitare sovracompensazioni e doppi finanziamenti.

Ambito soggettivo e territoriale

Il sostegno riguarda esclusivamente l’Italia e, più precisamente, le aziende avicole ubicate nelle "zone regolamentate" istituite in relazione ai focolai di influenza aviaria e descritte nell’allegato mediante il rinvio alle decisioni di esecuzione della Commissione e ai decreti del Ministero della salute. Le specie e categorie richiamate comprendono, tra l’altro, anatre, tacchini, faraone, Gallus domesticus, polli da carne, galline ovaiole, pollastre, capponi e riproduttori.

Condizioni di ammissibilità delle spese

Ai sensi dell’articolo 2, le spese italiane sono ammissibili al cofinanziamento UE solo se riferite al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria pertinenti, se concernono allevamenti soggetti a tali misure e situati nelle zone regolamentate, se sono state effettivamente pagate ai beneficiari entro il 30 settembre 2020 e se non sono già state compensate da aiuti di Stato o assicurazioni. Inoltre, non devono aver già beneficiato di un contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. Per questa fattispecie non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Importo massimo e struttura del sostegno

L’articolo 3 fissa il massimale complessivo della partecipazione finanziaria dell’Unione in 32 147 498 EUR. Il sostegno è calcolato tramite importi forfettari distinti per categoria di perdita e per tipologia di animale o prodotto, con indicazione anche dei quantitativi massimi ammissibili.

Le principali categorie considerate sono:

  • perdita di produzione di pollame nelle zone regolamentate, con importi per uova da cova distrutte o trasformate, uova trasformate in ovoprodotti, polli da carne, galline ovaiole, pollastre, anatre, tacchini e faraone;
  • perdite connesse all’adeguamento del periodo di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti, con importi per pollastre standard, polli da carne standard, capponi di dimensioni fuori standard, tacchini e giovani tacchini di dimensioni fuori standard;
  • eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, con importi per polli, polli rurali, tacchine e tacchini maschi;
  • perdita di produzione di riproduttori nelle zone regolamentate, con importi per polli da carne e tacchini.

Il regolamento contempla inoltre una clausola di flessibilità: se il numero di uova o di animali ammissibili supera le soglie stimate, le spese possono essere adeguate per voce, purché il totale delle rettifiche resti inferiore al 10 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

Controlli, pagamento e recuperi

L’articolo 4 impone all’Italia controlli amministrativi e fisici secondo gli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Devono essere verificati:

  • l’ammissibilità del richiedente;
  • l’ammissibilità, la quantità e il valore della perdita di produzione effettiva;
  • l’assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le medesime perdite.

Gli aiuti possono essere versati dopo il completamento dei controlli amministrativi, anche prima della conclusione di tutti i controlli in loco. Se l’ammissibilità del richiedente non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano sanzioni.

Comunicazione alla Commissione ed entrata in vigore

L’articolo 5 impone all’Italia di comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, per consentire il controllo finanziario a livello UE. L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e misura del cofinanziamento UE

L’articolo 1 prevede che l’Unione partecipi nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.

Condizioni di ammissibilità delle spese

L’articolo 2 limita la partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese: relative al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella normativa dell’Unione e italiana richiamata nell’allegato; riferite ad aziende avicole situate nelle zone regolamentate; effettivamente pagate ai beneficiari entro il 30 settembre 2020; e non già compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o da altri contributi UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 non si applica.

Massimale di spesa e importi forfettari

L’articolo 3 fissa l’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione in 32 147 498 EUR. Il sostegno è articolato in importi forfettari per categorie di perdite: distruzione o trasformazione di uova da cova e uova da consumo; perdita di produzione di pollame e riproduttori; prolungamento del periodo di allevamento; eliminazione di capi. Il testo indica, per ciascuna voce, importi unitari e quantitativi massimi ammissibili. È prevista una flessibilità: se il numero di uova o animali ammissibili supera le soglie stimate, le spese possono essere adeguate per voce purché le rettifiche complessive restino inferiori al 10 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione.

Controlli nazionali e verifica dell’ammissibilità

L’articolo 4 impone all’Italia controlli amministrativi e fisici ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, devono essere verificati l’ammissibilità del richiedente, l’ammissibilità e l’entità della perdita di produzione, nonché l’assenza di altri finanziamenti per compensare le stesse perdite. Dopo i controlli amministrativi completati, gli aiuti possono essere versati senza attendere l’esito di tutti i controlli, inclusi quelli in loco; se l’ammissibilità non è confermata, gli aiuti devono essere rimborsati e si applicano sanzioni.

Comunicazione alla Commissione e pagamento

L’articolo 5 stabilisce che l’Italia deve comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, così da consentire il controllo finanziario dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione immediata

L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiaiuti eccezionali di mercatosanità animalefinanziamenti e controllo delle spese UE

Testo integrale

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