Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13740/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202306659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere AGCOM n. 413/22/CONS e n. 416/22/CONS, relative alla determinazione e alle modalità di versamento del contributo annuale dovuto dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video per l’anno 2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato le delibere con cui AGCOM le aveva imposto il contributo annuale previsto dall’art. 1, commi 65, 66 e 66-ter, della legge n. 266/2005, come richiamato dall’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 208/2021. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del principio del Paese d’origine e del divieto, previsto dall’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. La società, stabilita in Irlanda e priva di sedi in Italia, ha sostenuto di non essere assoggettabile a obblighi finanziari e amministrativi aggiuntivi imposti dall’autorità italiana. In subordine, ha dedotto l’assenza di una base giuridica e di una causa giustificativa del contributo, la violazione dei principi di libera prestazione dei servizi, proporzionalità, ragionevolezza, capacità contributiva, riserva di legge, buon andamento, trasparenza ed equità contributiva, nonché l’illegittimità della metodologia di calcolo per mancata corrispondenza tra contributo e costi effettivi dell’Autorità. Sono stati inoltre dedotti vizi relativi agli oneri documentali, al divieto di doppia imposizione, alla determinatezza delle prescrizioni, alla lingua della modulistica e all’omessa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535. La ricorrente ha chiesto anche la disapplicazione delle norme nazionali, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e, in ulteriore subordine, la rimessione alla Corte costituzionale. AGCOM ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice tributario, sostenendo la natura tributaria del contributo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse l’impugnazione di atti generali attuativi della disciplina impositiva e, in particolare, la sussistenza stessa del potere di AGCOM di imporre il contributo a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, non la mera legittimità di un singolo atto impositivo. Nel merito ha accolto il primo motivo, ritenendo applicabile il principio del Paese d’origine previsto dall’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE, richiamato dall’art. 28-bis, paragrafo 5, della direttiva 2018/1808 per i fornitori di piattaforme per la condivisione di video. Secondo il Collegio, la richiesta di un contributo di funzionamento da parte dell’autorità italiana a un prestatore stabilito in altro Stato membro costituisce una limitazione alla libera circolazione dei servizi provenienti da tale Stato. Il TAR ha quindi disapplicato l’art. 72, comma 3, del d.lgs. n. 208/2021 e l’art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, nella parte in cui includono tra i soggetti obbligati anche i fornitori di piattaforme per la condivisione di video non stabiliti in Italia, e ha annullato le delibere AGCOM n. 413/22/CONS e n. 416/22/CONS, con i relativi allegati, nei limiti dell’interesse della ricorrente. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3, paragrafo 2, direttiva 2000/31/CE

    Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi società dell’informazione provenienti da un altro Stato.

    La disposizione esprime il principio del Paese d’origine e impedisce allo Stato membro diverso da quello di stabilimento di imporre, nell’ambito regolamentato, obblighi aggiuntivi che limitino la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione.

  • art. 28-bis, paragrafo 5, direttiva 2018/1808

    Ai fini della presente direttiva, ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video considerati stabiliti in uno Stato membro a norma del paragrafo 2 del presente articolo si applicano l’articolo 3 e gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE.

    Il principio del Paese d’origine e le disposizioni della direttiva 2000/31/CE si applicano anche ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in uno Stato membro.

  • art. 72, comma 3, d.lgs. n. 208/2021

    L’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE) 1808/2018 è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video [...].

    La disposizione costituisce la base nazionale del contributo, ma deve essere disapplicata nella parte in cui assoggetta all’obbligo i fornitori di piattaforme per la condivisione di video non stabiliti in Italia, perché incompatibile con il principio del Paese d’origine.

  • art. 1, comma 66-ter, legge n. 266/2005

    L’esercizio delle competenze attribuite all’Autorità [...] è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66 [...].

    La norma nazionale sul finanziamento di AGCOM non può essere applicata ai fornitori non stabiliti in Italia quando l’imposizione limita la libera circolazione dei servizi tutelata dal diritto dell’Unione europea.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente quale fondamento della nullità per difetto assoluto di attribuzione, ma la decisione è stata definita mediante disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione e annullamento degli atti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione da remoto della causa.

Massime di principio

  • Il principio del Paese d’origine previsto dall’art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE impedisce allo Stato membro diverso da quello di stabilimento di imporre ai prestatori di servizi della società dell’informazione obblighi finanziari o amministrativi aggiuntivi che, nell’ambito regolamentato, limitino la libera circolazione dei servizi.
  • Il principio del Paese d’origine previsto dalla direttiva 2000/31/CE si applica anche ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi sono fruiti, in forza dell’art. 28-bis, paragrafo 5, della direttiva 2018/1808.
  • La controversia sull’impugnazione di un atto generale dell’autorità di regolazione che attua una disciplina contributiva e sulla sussistenza stessa del potere dell’autorità di imporre il contributo appartiene alla giurisdizione amministrativa, anche quando il contributo abbia natura sostanzialmente impositiva; non si tratta della contestazione di un singolo atto impositivo devoluta al giudice tributario.
  • Una norma nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione europea deve essere disapplicata dal giudice amministrativo nella parte in cui estende l’obbligo contributivo a operatori stabiliti in altro Stato membro, se tale estensione contrasta con il divieto di limitazione della libera circolazione dei servizi.
  • Quando la censura relativa all’assenza del potere dell’amministrazione, per contrasto con il diritto dell’Unione europea, è fondata e logicamente prioritaria, il giudice può assorbire gli ulteriori motivi concernenti la proporzionalità, la metodologia di calcolo, l’istruttoria e la legittimità costituzionale della disciplina.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieGiurisdizione e riparto
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.