Cassazione Penale, Sentenza n. 30623/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva rigettato la loro istanza contro il sequestro preventivo relativo al fabbricato "B". Hanno proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione/violazione di legge per non aver riconosciuto la buona fede e l'assenza di colpa, allegando che i permessi di costruire e altri atti amministrativi (parere della commissione edilizia, certificati CDU, scheda paesaggistica) avrebbero fatto ritenere l'assenza di vincolo paesaggistico; 2) violazione di legge per non aver riconosciuto la prescrizione dei reati edilizi relativamente alle opere realizzate tra il 2010 e il 2013 e per aver invece ritenuto unitari gli interventi autorizzati nel 2009 e nel 2021; 3) vizio di motivazione e travisamento sulla sussistenza delle esigenze cautelari (periculum in mora), sostenendo che l'ordine amministrativo di sospensione era ormai scaduto e che il privato si era astenuto dal proseguire i lavori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità in sede di cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo sia limitato ai soli profili di violazione di legge e non consente una rivalutazione di merito dei fatti salvo errori evidenti "ictu oculi". Sul primo motivo la Corte ha escluso che la dedotta buona fede e gli atti amministrativi producessero un vizio di violazione di legge della motivazione: la censura attiene a valutazioni di merito non ammissibili in questa sede. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto coerente la valutazione del carattere unitario e progressivo degli interventi sul fabbricato, con conseguente esclusione della prescrizione, non potendo in cassazione operare una diversa ricostruzione fattuale. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la sussistenza del periculum in mora, osservando che l'ordine amministrativo di sospensione non esclude automaticamente il rischio di prosecuzione dell'abuso e che i giudici avevano motivatamente rilevato lavori ancora in corso. Conseguenze: ricorso inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 322 c.p.p.
Richiamato per indicare la competenza del tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo.
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Richiamato come fondamento della censura proposta in cassazione (vizî di motivazione/violazione di legge) e per delineare i limiti del sindacato giurisdizionale.
art. 321 c.p.p.
Richiamato implicitamente nella valutazione del requisito del "periculum in mora" necessario per il sequestro preventivo di opere edilizie abusive.
art. 616 c.p.p.
Applicato per l'addebito delle spese del procedimento ai ricorrenti in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
DPR 380/2001, art. 15
Citato dalla difesa per sostenere l'autonomia dei titoli abilitativi nel tempo; la Corte però ha ritenuto che la ricostruzione difensiva della autonoma ricostituzione degli interventi non possa essere accolta in sede di cassazione civile-penale senza verifiche di fatto.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione alle statuizioni sull'onere equitativo del versamento alla Cassa delle Ammende e alla valutazione circa l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammesso solo per vizio di legge; non è consentita in questa sede una rilettura del merito dei fatti, salvo errori evidenti "ictu oculi".
- La deduzione della buona fede basata su permessi edilizi, pareri amministrativi o certificati (es. CDU) integra argomentazioni che, se dipendono dalla valutazione dei fatti o dell'istruttoria amministrativa, difficilmente sono decisive in cassazione se non accompagnate da profili di illegittimità giuridica chiari.
- La sussistenza del "periculum in mora" per il sequestro preventivo di opere edilizie abusive non è automaticamente esclusa da un ordine amministrativo di sospensione dei lavori: tale atto è provvisorio, revocabile e non esaurisce le finalità cautelari penali.
- La contestazione della prescrizione richiede una ricostruzione fattuale convincente; dove gli interventi risultano successivi ma connessi e in corso, è coerente ritenere l'unitarietà dell'opera e conseguente mancata prescrizione.
- In procedure cautelari il sindacato di legittimità verifica la congruità e la coerenza della motivazione: censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Chi propone ricorso infondato in cassazione in materia di sequestro può essere condannato alle spese e, se previsto, a versamenti alla Cassa delle Ammende; bisogna valutare il rischio processuale prima di impugnare.
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