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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29614/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per tentato furto aggravato (per numero di concorrenti), resistenza e lesioni a pubblici ufficiali, porto ingiustificato di coltello e inosservanza delle prescrizioni della sorveglianza speciale. Le censure principali sono: (i) contestazione dell'aggravante per concorso di tre o più persone poiché, a loro dire, Cantore non avrebbe materialmente partecipato né svolto il ruolo di "palo"; (ii) vizi di motivazione e travisamento della prova sulle modalità del fatto, sull'attendibilità delle testimonianze (contrasti tra deposizioni), e sulla reale disponibilità/valore dei beni asportati; (iii) richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. per inoffensività, soprattutto per Cantore; (iv) per Cantore, censura anche sul diniego della messa alla prova ex art. 464-bis c.p.p.; (v) doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla dosimetria (recidiva, esclusione delle attenuanti generiche).

La decisione

La Cassazione respinge la maggior parte dei ricorsi. Ritiene fondate le valutazioni del giudice di merito sull'attendibilità delle testimonianze e sul fatto che Manusia e Lipsia compivano atti idonei al furto; riconosce la compartecipazione di Cantore in quanto il suo comportamento esterno ha avuto valenza concorsuale (agevolazione/rafforzamento del proposito criminoso). Confermate le condanne in ordine ai reati contestati a Manusia e Lipsia; rigettate le censure relative a resistenza e lesioni. Quanto a Cantore, la Corte annulla parzialmente la sentenza impugnata solo in ordine al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., rinviando per una valutazione più puntuale della sua applicabilità (tenendo conto del fatto che Cantore era incensurato e la sua condotta complessiva risultava meno offensiva rispetto ai coimputati). Il resto del ricorso di Cantore è respinto. Manusia e Lipsia vengono condannati al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    art. 625, primo comma, n. 5) (concorso di tre o più persone) e n.7 (riferimento nel testo)

    La Corte conferma che l'aggravante per il numero dei concorrenti è applicabile se ciascun concorrente ha posto in essere un comportamento esteriore idoneo a dare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, anche se non svolge il classico ruolo di "palo"

  • art. 624 cod. pen.

    art. 624, terzo comma (furto)

    Il tentativo di furto è procedibile d'ufficio quando sussistono gli estremi contestati; la qualificazione come tentato furto è confermata in base allo sviluppo della condotta interrotta dall'intervento degli agenti

  • art. 131-bis cod. pen.

    art. 131-bis (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    L'applicabilità della causa di non punibilità va valutata complessivamente; può essere esclusa quando la condotta complessiva dimostra offensività significativa o riguarda reati in danno di pubblici ufficiali; per Cantore è necessaria una valutazione separata e più puntuale

  • art. 133 cod. pen.

    art. 133, comma primo (criteri di valutazione per la non punibilità e per le attenuanti)

    Il giudice deve indicare ragionevolmente i criteri rilevanti usati per valutare l'entità del fatto e il carattere isolato o meno della condotta

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    art. 464-bis (messa alla prova)

    Il diniego della messa alla prova può essere motivato su una prognosi negativa circa l'astensione dall'ulteriore attività criminale; il giudice non è obbligato ad attendere un programma definitivo redatto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna

  • art. 464-quater e art. 586 cod. proc. pen.

    art. 464-quater, comma 7; art. 586 (impugnazioni e appello della sospensione con messa alla prova)

    L'ordinanza di rigetto della sospensione per messa alla prova non è immediatamente impugnabile autonomamente ma è impugnabile unitamente alla sentenza; ciò rende ammissibile il motivo sul diniego di messa alla prova nel ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 (condanna alle spese processuali)

    La Corte ha condannato Manusia e Lipsia al pagamento delle spese processuali in conformità alla normativa processuale

Massime di principio

  • La compartecipazione al reato non richiede che ogni concorrente svolga il ruolo tipico del "palo": è sufficiente un comportamento esteriore idoneo a fornire un contributo apprezzabile alla commissione del reato (rafforzamento del proposito o agevolazione pratica)
  • Differenze o omissioni tra deposizioni non comportano automaticamente l'inattendibilità: il giudice del merito può valorizzare versioni convergenti per la parte essenziale dei fatti, tenendo conto delle diverse condizioni di percezione dei testimoni
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e distinta per ciascun imputato; la presenza di reati contro pubblici ufficiali o di una pluralità di condotte può escluderne l'applicabilità
  • Il diniego della messa alla prova può fondarsi su una prognosi sfavorevole e non impone al giudice di attendere l'elaborazione completa di un programma da parte dell'Ufficio di esecuzione penale esterna
  • Per integrare il tentativo di furto è rilevante il grado di compimento e la probabilità che, senza l'intervento degli agenti, l'azione si sarebbe perfezionata; atti idonei e diretti alla consumazione sono sufficienti
  • La recidiva e l'esclusione delle attenuanti generiche devono essere valutate concretamente in relazione alla personalità del reo, alla natura e gravità dei reati e alla persistenza della capacità a delinquere; argomentazioni generiche non sono decisive

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